Trascrizione tardiva del matrimonio canonico: la Cassazione precisa la corretta interpretazione dell’accordo di modifica dei Patti lateranensi

La mancata trascrizione di un matrimonio canonico nei registri dello stato civile italiano ha come effetto che il matrimonio non produce effetti giuridici nell’ordinamento italiano perché l’articolo 8, sesto comma della legge 25 marzo 1985 n. 121, attuativa degli accordi di modifiche dei Patti lateranensi tra Italia e Santa Sede, richiede che il consenso alla trascrizione sia espresso o tacito, senza che possa essere manifestato dal curatore speciale della persona scomparsa. È il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 2929/2025 depositata il 10 gennaio 2025 (2929). La richiesta di trascrizione era arrivata da una donna che si era sposata secondo il rito canonico. Il marito era scomparso dopo essere stato presumibilmente sequestrato e la donna aveva chiesto la trascrizione tardiva nei registri dello stato civile. La trascrizione era stata negata in quanto la domanda era stata presentata dopo la scomparsa dell’uomo, con la conseguenza che non si poteva attribuire valore di consenso tacito alla mancata opposizione ad un telegramma inviato all’uomo dopo la scomparsa. L’istanza della donna era stata respinta sia in tribunale sia in corte di appello e, così, la vicenda è arrivata in Cassazione. La ricorrente ha in particolare ritenuto che, ai fini della trascrizione del matrimonio concluso con rito canonico, proprio in forza dei Patti lateranensi, non fosse necessario ripetere il consenso già acquisito seppure in modo informale. La Cassazione, ricordati i requisiti fissati nell’Accordo di modifica del Concordato ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le forme del diritto canonico, precisa che la richiesta di trascrizione deve essere effettuata dal parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Trascorso questo periodo viene meno la presunzione del consenso a contrarre, accanto al sacramento matrimoniale, il negozio avente effetti civili, con la conseguenza che i coniugi canonici sono considerati, per l’ordinamento italiano, di stato libero. La trascrizione tardiva è possibile a condizione che vi sia un consenso attuale ed espresso da entrambi i coniugi o la non opposizione del coniuge non richiedente. In questo caso, la donna aveva inviato il telegramma dopo la scomparsa del marito, con la conseguenza che non si può ritenere che fosse conoscibile dal destinatario. Né può parlarsi di consenso tacito perché era necessario un comportamento consapevole e non equivoco, in modo che si possa ritenere che la volontà di chiedere la trascrizione tardiva “sia stata preventivamente portata a conoscenza del coniuge non richiedente o quantomeno nella sua sfera di conoscibilità effettiva”. Lo scomparso – precisa la Cassazione – deve essere equiparato alla persona deceduta, ossia alla persona che non può più prestare il consenso alla trascrizione o tenere un comportamento concludente. La Suprema Corte ha così respinto il ricorso e affermato il principio di diritto in base al quale, secondo l’articolo 8, sesto comma della legge n. 121/1985, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire solo a condizione che la domanda sia proposta dai coniugi o da uno di essi purché l’altro sia a conoscenza e non si opponga, fermo restando che il consenso deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa.

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