Contratto di trasporto aereo e opponibilità della clausola di competenza: chiarimenti dalla Cassazione

La clausola attributiva di competenza giurisdizionale, che determina uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, va considerata abusiva e il giudice nazionale deve applicare quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha imposto, nell’interpretare la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale al giudice nazionale, una verifica delle conseguenze che derivano al consumatore. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte Ue, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 13191 depositata il 18 maggio (Giurisdizione voli) ha accolto il ricorso di un passeggero il quale aveva citato in giudizio Ryanair. Il giudice di pace di Venezia aveva concesso alla vittima di un ritardo aereo nella tratta Venezia-Lamezia Terme un indennizzo, escludendo la giurisdizione del giudice irlandese, ma il Tribunale di Venezia aveva ribaltato il giudizio e dato ragione a Ryanair dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ad avviso del Tribunale, infatti, la clausola 2.4 contenuta nelle condizioni generali del contratto di trasporto, che disponeva la deroga pattizia di giurisdizione in favore dei tribunali irlandesi, era valida. Il passeggero ha così impugnato la decisione in Cassazione che gli ha dato ragione. La Suprema Corte, sulla base della sentenza del 18 novembre 2020 resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-519/19, ha chiarito che la clausola 2.4 (relativa all’attribuzione della giurisdizione al giudice irlandese) contenuta nelle condizioni generali di trasporto di Ryanair aveva carattere vessatorio. Fissati i parametri necessari per una simile classificazione, la Corte Ue ha lasciato la valutazione al giudice nazionale tenuto ad accertare le conseguenze giuridiche dell’eventuale carattere abusivo della clausola. Pertanto, secondo la Cassazione, “tenendo conto dell’efficacia ultra partes dell’interpretazione del diritto unionale fornita dalla Corte di giustizia” e dell’efficacia erga omnes anche retroattiva (seppure con il limite dei rapporti ormai esauriti), il giudice nazionale, prima di escludere la giurisdizione italiana a vantaggio del giudice irlandese, deve valutare le conseguenze dell’eventuale abusività della clausola. La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso e rimesso la decisione al Tribunale di Venezia in diversa composizione.  

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