Adozione internazionale e misure di protezione: chiarimenti sull’individuazione del giudice competente

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 8847/20 depositata il 13 maggio, coglie l’occasione, nel decidere sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano, per chiarire l’ambito di applicazione dell’Accordo bilaterale del 6 novembre 2008 tra Russia e Italia sulla collaborazione nel settore delle adozioni dei minori, ratificato dall’Italia nel 2019 e l’esclusione della sua attuazione nell’adozione in casi particolari (8847). A rivolgersi alla Suprema Corte è stata la madre di una bambina che ha impugnato una sentenza della Corte di appello di Genova, sezione specializzata per i minorenni, la quale, tra l’altro, aveva stabilito la giurisdizione del giudice italiano in quanto in Italia era radicato il luogo della residenza abituale della minorenne nel momento di adozione di misure di protezione in base alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Per la donna il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento all’Accordo tra Italia e Russia che, secondo la ricorrente, non sarebbe applicabile solo all’adozione legittimante ma anche a prescindere “dalla previa dichiarazione dello Stato di adottabilità”. Una tesi non accolta dalla Suprema Corte secondo la quale l’accordo non si applica all’adozione in casi particolari. L’articolo 8 dell’Accordo – scrive la Cassazione – attribuisce all’autorità dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione”, senza chiarire se questa norma è “circoscritta all’adozione legittimante ovvero debba ritenersi applicabile anche all’adozione non legittimante di cui all’art. 44 della legge n. 184/1983”. In realtà, la Cassazione esclude questa possibilità alla luce della lettera e della funzione dello strumento pattizio e ritiene applicabile l’articolo 1 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata con legge n. 742 del 1980) nella quale si fa riferimento alla residenza abituale del minore. La bambina – precisano i giudici – era entrata in Italia accompagnata dalla legittima tutrice ed era stabilmente residente in Italia dal 2011. Di conseguenza, anche alla luce del rinvio alla Convenzione dell’Aja effettuato dall’articolo 42 della legge n. 218/1995, va applicata la Convenzione e non l’Accordo bilaterale e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. 

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