Annessione ed elezioni: un parere della Commissione Venezia – Venice Commission Opinion on Annexation and Elections

La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione Venezia del Consiglio d’Europa, su richiesta dell’Assemblea parlamentare, ha approvato il rapporto sulla problematica questione relativa alla conformità o meno al diritto internazionale delle elezioni organizzate da uno Stato  su un territorio che la comunità internazionale non riconosce come parte dello Stato in questione, adottando il parere n. 955/2019 (CDL-AD(2019)030, opinion). Lo studio, condotto da Richard Barrett, Veronica Bílková, Iain Cameron, Michael Frendo e Anne Peters, ha al centro in particolare la questione della Crimea e la successiva designazione, da parte della Federazione Russa, di delegati presso l’Assemblea parlamentare che includono anche quelli eletti in Crimea. Questa designazione era stata contestata proprio perché il via libera all’accredito di quei parlamentari poteva implicare un riconoscimento dell’annessione da parte della Russia. Così, era stato chiesto un parere alla Commissione Venezia che lo ha diffuso il 6 dicembre. Pur riconoscendo l’autonomia degli Stati in ordine alle elezioni, nel documento sono analizzate le norme di diritto internazionale relative al divieto di annessione nel caso di violazione di una norma di diritto internazionale cogente come il divieto dell’uso della forza. In particolare, è approfondito, anche alla luce della prassi che si è sviluppata e consolidata nel corso degli anni, la questione del non riconoscimento rispetto a violazioni di norme cogenti. Per la Commissione Venezia, la quale ha sottolineato che il diritto di voto riconosciuto dall’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere interpretato, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, nel senso di ammettere talune limitazioni all’esercizio del diritto, lo Stato che ha proceduto all’annessione deve cessare dal comportamento illecito e ristabilire il diritto di voto degli abitanti nel quadro delle procedure elettorali dello Stato territoriale e non della Potenza occupante.

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