Annullamento dell’adozione ingiustificato dopo 31 anni e senza tenere conto dei legami familiari

La decisione di annullare un’adozione dopo 30 anni è contraria all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nella sentenza depositata il 24 marzo, la Corte di Strasburgo è chiara nell’affermare la violazione della Convenzione da parte della Romania nel caso Zaiet, pronunciandosi, per la prima volta, su un intervento statale che ha condotto a un annullamento del provvedimento di adozione a danno dell’adottato malgrado l’esistenza di rapporti familiari consolidati (CASE OF ZAIET v. ROMANIA). A rivolgersi a Strasburgo è stata una donna che, dopo aver vissuto sin dall’età di nove anni con la futura madre, era stata da quest’ultima adottata a 17 anni. Alla morte della madre adottiva, la sorella, anche lei adottata, aveva contestato l’adozione ritenendo che fosse avvenuta per soli motivi economici. Le autorità rumene le avevano dato ragione arrivando addirittura ad annullare, dopo 31 anni, il provvedimento. Chiarito che l’adozione è tutelata dall’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte ha constatato che l’ingerenza nella vita familiare della donna era stata ingiustificata e, in via di fatto, andava a tutelare solo la sorella che aveva chiesto l’annullamento in ragione di questioni ereditarie. La Romania ha così violato l’obbligo di assicurare il pieno rispetto dei legami familiari con un’ingerenza di particolare gravità attraverso la rimozione di un vincolo che era durato ben 30 anni. Nessuna giustificazione all’emissione di un simile provvedimento che certo non aveva condotto a un miglioramento della vita familiare della ricorrente ma era legato solo alla situazione patrimoniale della sorella che non voleva dividere l’eredità. La Corte, inoltre, ha chiarito che anche se vi sono elementi per credere che l’adozione sia avvenuta in modo fraudolento, l’interesse del minore deve rimanere in primo piano nella valutazione delle conseguenze dell’atto illecito così come vanno tenuti nella massima considerazione i legami consolidati. A ciò si aggiunga che l’annullamento del provvedimento non è stato giustificato se non in modo vago e, in sostanza, è servito solo a tutelare i diritti ereditari di una parte. Pertanto, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà, riconoscendo un indennizzo di 30mila euro.

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