Mancano precedenti specifici sulla determinazione della giurisdizione italiana nei casi di adozione di minore in stato di abbandono, con genitori stranieri residenti in Italia e con specifico riferimento all’applicazione del criterio della residenza abituale dei minori. Così, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 15693 del 4 giugno 2021 (15693), prima di decidere, ha passato la parola alle Sezioni Unite che dovranno verificare la giurisdizione del giudice italiano in relazione all’accertamento dello stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità della minore, cittadina moldava di genitori stranieri, residenti in via abituale in Italia.
Nel caso arrivato alla Cassazione, la controversia ha preso dalla situazione di una minore, nata e cresciuta in Italia, che era stata allontanata dai genitori cittadini moldavi. Prima il Tribunale e poi la Corte di appello di Roma avevano dichiarato l’adottabilità della minore considerata in stato di abbandono in Italia. I genitori contestavano la giurisdizione italiana e l’assenza di una preventiva comunicazione alle autorità moldave. Sul punto, i giudici avevano precisato che doveva essere applicato il diritto italiano. A seguito del ricorso dei genitori, tuttavia, la prima sezione civile ha ritenuto di dovere risolvere in via preliminare la questione della giurisdizione, rinviandola alle Sezioni Unite.
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