Attività di uno Stato estero: i giudici Usa intervengono sull’immunità

Stipulazione di contratti con imprese per il recupero di relitti in mare. Raccolta fondi e altre azioni frutto di attività negoziale. Con la conseguenza che la Francia non gode dell’immunità degli Stati esteri nel caso di azione giurisdizionale avviata negli Stati Uniti. Lo ha stabilito la Corte di appello per l’11esimo circuito con una sentenza depositata il 12 maggio (Global Marine Exploration v. France, 2020-11-16, Florida). E’ stata la Global Marine Exploration, azienda incaricata dal Dipartimento di Stato della Florida del recupero di relitti storici nelle acque costiere della Florida, a citare in giudizio la Francia, con la quale lo Stato della Florida aveva stipulato alcuni contratti per attività analoghe a quella dell’azienda ricorrente.

La Francia aveva eccepito l’immunità dalla giurisdizione e, in base al Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), il tribunale distrettuale si era dichiarato incompetente riconoscendo l’immunità dalla giurisdizione, verdetto ribaltato in appello. Per l’Undicesimo circuito, infatti, nel caso in esame era applicabile l’eccezione dall’immunità fondata sullo svolgimento di attività commerciali, tenendo conto che le attività della Francia erano state svolte negli Stati Uniti. Ricostruita la prassi ormai consolidata nei tribunali statunitensi nell’applicazione del FSIA, la Corte ha accertato che la Dichiarazione di intenti tra Francia e Dipartimento di Stato comprendeva il recupero di relitti di navi dinanzi alle coste di Cape Canaveral, con attività come il recupero di fondi e l’ingaggio di aziende con il compito di effettuare tali recuperi. Attività – scrivono i giudici – che hanno natura commerciale. La Corte di appello, inoltre, ha sottolineato che per la qualificazione della attività è necessario tenere conto della tipologia di azioni e non solo dell’obiettivo delle attività che, nel caso di specie, facevano parte di un progetto di promozione della storia in Florida. Quest’obiettivo, però, è irrilevante ai fini dell’inquadramento delle attività e degli atti che qui avevano natura privatistica. Esclusa così l’immunità della Francia.

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