Azioni per la tutela del diritto d’autore dinanzi al giudice del luogo in cui le immagini sono accessibili via internet

Azioni di risarcimento per lesione del diritto d’autore via internet dinanzi al giudice del luogo in cui le immagini sono accessibili, ma unicamente per i danni provocati sul territorio dello Stato membro del giudice. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Hejduk, depositata il 22 gennaio (C-441/13, Hejduk). Al centro del rinvio pregiudiziale sottoposto a Lussemburgo dai giudici austriaci, l’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, dal 10 gennaio, dal n. 1215/2012.

Oggetto della controversia nazionale, il ricorso giurisdizionale presentato da una fotografa professionista che aveva autorizzato una società ad utilizzare alcune sue riproduzioni nel corso di un convegno. Tuttavia, la società aveva poi diffuso le immagini anche sul proprio sito internet consentendo agli utenti di scaricarle. Di qui l’azione della professionista dinanzi al Tribunale di primo grado di Vienna. Prima di accertare l’entità del risarcimento, i giudici austriaci hanno voluto avere chiarimenti dagli eurogiudici sulla propria competenza in base all’articolo 5, comma 3 del regolamento 44/2001, tanto più che, secondo la società convenuta, il sito internet non era destinato all’Austria, con la conseguenza che la mera facoltà di consultarlo non consentiva – a suo avviso – di attribuire la competenza al giudice austriaco. Di segno opposto la posizione della Corte Ue. L’articolo 5, che stabilisce competenze speciali aggiuntive rispetto alla regola generale dell’attribuzione della giurisdizione al giudice del domicilio del convenuto, individua la competenza anche in capo al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, in linea con l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia e per ragioni di economia processuale. Spetta così al ricorrente scegliere di quale titolo di giurisdizione avvalersi. Chiarito che nei casi di violazione del diritto d’autore via internet non è rilevante l’evento causale, ossia “l’avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul sito internet”, la Corte dà rilievo al comportamento del proprietario del sito che ha preso le sue decisioni nella sede della società, ossia fuori dall’Austria. Tuttavia, osserva la Corte, questo non vuol dire che il danno si sia verificato unicamente nello Stato membro in cui la società ha preso la decisione di mettere in rete le fotografie. E’ evidente che il danno può realizzarsi anche in un altro Stato in cui il diritto d’autore è tutelato. Così è avvenuto in questo caso: la fotografa, infatti, rivendica la lesione del diritto in Austria, Stato in cui il diritto d’autore è protetto. Poco importa – scrive la Corte – che il sito sul quale sono state pubblicate le fotografie ha un dominio nazionale di primo livello tedesco. L’articolo 5, comma 3, infatti, non richiede che il sito sia diretto verso lo Stato membro del giudice adito. Ciò che conta è l’accessibilità. Di conseguenza, considerando che il sito è accessibile in Austria e che qui il diritto d’autore è tutelato, il titolare del diritto d’autore può agire dinanzi al giudice austriaco che è però competente a conoscere solo dei danni causati sul proprio territorio. Una delimitazione che, quindi, fa sì che i giudici di altri Stati membri restino competenti per i danni provocati al diritto d’autore sul proprio territorio.

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