Sulla violazione del diritto d’autore via internet la parola alla Corte Ue

Un compositore e cantante francese, la riproduzione della sua musica su CD in Austria, senza autorizzazione, la commercializazione della musica da parte di una società inglese su diversi siti internet. Sono gli ingredienti di una complessa controversia che hanno spinto la Corte di cassazione francese, prima sezione civile, con sentenza n. 409 del 5 aprile 2012 a chiamare in aiuto la Corte di giustizia Ue per risolvere alcuni quesiti interpretativi relativi al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(Accueil). Questi i fatti. Un musicista si era accorto che una società austriaca aveva riprodotto alcune sue canzoni su CD e che una ditta britannica le aveva commercializzate su internet, rendendole accessibili anche in Francia. Di qui la decisione di citare in giudizio la società austriaca per violazione del diritto d’autore. La ditta viennese aveva eccepito l’incompetenza dei giudici francesi, eccezione accolta dal tribunale di Tolosa a cui era seguito il ricorso in Cassazione del compositore. Per la Suprema Corte, tenendo conto che i precedenti decisi in passato dalla Corte di giustizia Ue  non sono identici a quelli sollevati nella controversia in esame è necessario sospendere il procedimento e chiedere agli eurogiudici di chiarire se l’articolo 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire deve essere interpretato nel senso che la persona che si ritenga lesa da un illecito commesso attraverso internet possa agire dinanzi al giudice di ogni Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è accessibile per ottenere la riparazione del solo danno causato su quel territorio.

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