Bruxelles presenta la comunicazione sulla notificazione degli atti giudiziari

La Commissione europea ha adottato, il 3 dicembre, la Comunicazione sull’applicazione del regolamento n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento n. 1348/2000 (report_service_documents_en). Il nuovo sistema di notificazione operativo in tutto lo spazio Ue ha permesso una maggiore cooperazione tra gli Stati membri indispensabile per assicurare un sistema di notificazione rapido e efficiente per il buon funzionamento della giustizia. Conciliando le esigenze di velocità di comunicazione dei documenti giudiziali ed extragiudiziali, che è indispensabile per non vanificare l’efficacia della progressiva abolizione dell’exequatur, ma anche per garantire i diritti di coloro che fanno ricorso alla giustizia. Il nuovo formulario predisposto nel regolamento, con l’introduzione del principio dei costi fissi, ha dato così buona prova anche grazie agli interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha specificato il carattere comunitario di alcune nozioni come quella di documenti giudiziali ed extragiudiziali (sentenza Roda Golf, C-14/08). Detto questo, però, la Commissione riconosce che sono possibili e necessari interventi per migliorare il sistema anche per consentire la notificazione per via elettronica in tutti gli Stati membri e risolvere i problemi di notificazione nei casi in cui non sia indicata la residenza della persona a cui notificare l’atto. Così come non mancano problemi per la lingua richiesta. L’Italia, ad esempio, ammette la documentazione unicamente in inglese, francese e italiano. In parte inattuato l’articolo 15 che dà il via libera alla notificazione diretta dei documenti. In pratica, coloro che hanno interesse in un procedimento giudiziario possono notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto. La norma lascia però agli Stati membri la possibilità di prevedere questo meccanismo di notificazione diretta e in ben 14 Stati membri questo sistema non è ancora operativo. Per quanto riguarda i tempi, in Italia gli organi riceventi impiegano da 3 a 6 mesi per l’espletamento delle procedure, mentre 2-3 mesi quando agiscono come organi emittenti. Meglio di tutti la Finlandia che non supera in entrambi i casi la durata di un mese.

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