Certezza nell’applicazione delle regole sulla litispendenza per evitare procedimenti paralleli nello spazio Ue

Se il giudice di uno Stato membro non declina d’ufficio la propria competenza e nessuna parte nella controversia contesta la giurisdizione del tribunale adito, il giudice successivamente investito della controversia è tenuto a dichiararsi incompetente in base alle norme sulla litispendenza fissate dal regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, che sarà sostituito, dal 15 gennaio 2015, dal regolamento n. 1215/2012. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 27 febbraio 2014 (causa C-1/13, litispendenza). La controversia, al centro di rinvio pregiudiziale della Cassazione francese, riguardava la società Cartier che aveva affidato il trasporto di merci a un’altra ditta. Durante l’itinerario di viaggio, le merci erano state rubate in Inghilterra e, di conseguenza, la ditta di trasporto aveva adito il giudice inglese per accertare le responsabilità dei vari soggetti e per quantificare il danno della Cartier. Quest’ultima, invece, con la compagnia di assicurazioni si era rivolta al giudice francese, sostenendo che quello inglese non si era ancora dichiarato competente con sentenza definitiva. Una posizione non condivisa dalla Corte Ue che ha ritenuto inammissibile ancorare il funzionamento delle regole sulla litispendenza all’adozione di una pronuncia definitiva. Tanto più che una simile interpretazione andrebbe contro gli obiettivi di certezza giuridica nell’individuazione del giudice competente in base al regolamento Ue. Ora, tenendo conto che il giudice inglese non si era dichiarato incompetente e la società Cartier era comparsa nel giudizio senza contestare la competenza, è evidente che sussiste la competenza del tribunale inglese e che quello francese deve negare la propria competenza in base all’articolo 27 del regolamento. Ad accogliere la posizione sostenuta dalla Carter, inoltre, si aumenterebbe il rischio di procedure parallele. La Corte Ue ha altresì escluso che possa sorgere un conflitto negativo di giurisdizione perché in presenza dei due requisiti indicati la competenza del giudice adito per primo non può essere rimessa in discussione.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-ue-il-regolamento-bruxelles-i-bis.html

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