Competente il giudice italiano se l’attività della banca svizzera è diretta verso una risparmiatrice in Italia – Italian jurisdiction for the activity of a Swiss bank directed to a saver in Italy

Il giudice italiano è competente per le azioni di risarcimento del danno nei confronti di banche svizzere se il cliente-consumatore ha il domicilio in Italia. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 6280 (6280), sono intervenute a chiarire i criteri per individuare la giurisdizione in controversie tra risparmiatori e banche estere. A rivolgersi alla Cassazione era stata una banca di diritto svizzero che aveva impugnato la pronuncia della Corte di appello di Roma la quale aveva affermato la competenza del giudice italiano, ribaltando il verdetto di primo grado. La Cassazione, nel respingere il ricorso e confermando la giurisdizione italiana, ha ricostruito il quadro normativo costituito dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dal regolamento n. 44/2001, sostituito dal 2015 dal n. 1215/2012. L’azione era stata presentata il 7 febbraio 2011 e, quindi, dopo l’entrata in vigore della Convenzione, così applicabile. L’attività della banca – osserva la Cassazione – era diretta verso l’Italia e la risparmiatrice aveva agito, nella conclusione del contratto con l’istituto di credito, come consumatrice, con un’attività estranea a quella professionale. Pertanto, per la Cassazione vanno applicati gli articoli 15 e 16 della Convenzione di Lugano, interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte Ue anche riferita al regolamento n. 44/2001, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto “quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l’attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa”.

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