Concorrenza: pubblicate le linee direttrici della Commissione europea sugli accordi di cooperazione orizzontale

Uno strumento per assistere le imprese nella valutazione degli accordi di cooperazione orizzontale, riguardanti beni, servizi e tecnologie, per assicurare il rispetto delle norme Ue in materia di concorrenza, in conformità ai regolamenti che prevedono talune esenzioni. In questa direzione, la Commissione ha presentato, a marzo, la Comunicazione sulle Linee direttrici relative all’applicabilità dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, che si caratterizzano in quanto “accordi tra concorrenti effettivi o potenziali che operano sul mercato allo stesso livello della produzione o della distribuzione” (Linee direttrici concorrenza). Le Linee direttrici – chiarisce la Commissione – servono a valutare accordi e pratiche in base all’articolo 101 e non sono, invece, – precisa Bruxelles – “una sorta di «checklist» da applicare in maniera meccanica” perché resta fermo il principio in base al quale ciascun caso deve essere considerato sulla base degli specifici elementi fattuali. Nel documento, la Commissione fa il punto sugli obiettivi dell’articolo 101 che è funzionale a garantire che le imprese non utilizzino gli accordi di cooperazione orizzontale per impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato, danneggiando così i consumatori. Gli accordi di commercializzazione riguardano la cooperazione tra concorrenti nella vendita, distribuzione o promozione dei rispettivi prodotti sostitutivi. 

Una parte del documento è dedicata alla valutazione degli accordi tra concorrenti che perseguono uno o più obiettivi di sostenibilità («accordi di sostenibilità») e a quelli di normazione (o di standardizzazione o normalizzazione), funzionali a “definire requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, processi di fabbricazione, processi di dovuta diligenza in relazione alla catena del valore, servizi o metodi attuali o futuri”.

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