Confisca e congelamento dei beni: ultimato l’adeguamento della normativa processuale italiana al regolamento Ue 2018/1805

Come previsto con la legge 4 agosto 2022 n. 127 che contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea, è stato approvato il decreto legislativo 7 dicembre 2023 n. 203 “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”. Il testo individua gli organi nazionali competenti per interloquire con le autorità dello Stato di emissione nei casi in cui sia necessario il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento. In particolare, spetta al Ministro della giustizia procedere a formulare le richieste che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Il Ministero della giustizia opera anche come autorità centrale supplente in ogni caso quando “i provvedimenti di congelamento e confisca sono trasmessi direttamente dall’autorità di emissione a quella di esecuzione”. Con riguardo all’esecuzione delle procedure di congelamento dei beni, si rinvia alla circolare esplicativa della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del dipartimento degli affari di giustizia. Il Dlgs n. 203 richiede che ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all’Italia per il riconoscimento e l’esecuzione sia sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. In ogni caso, l’autorità di esecuzione può richiedere la trasmissione dell’originale. Gli articoli 2 e 3 si occupano della fase di riconoscimento, esecuzione e trasmissione rispettivamente dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Introdotta poi una regolamentazione nei casi in cui si proceda in assenza della persona interessata, che non compare nel procedimento, con talune modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale. Tra le altre novità, accanto alla conferma, nei casi di richiesta di esecuzione, della competenza della corte di appello del luogo in cui si trova il bene, la previsione che, nei casi in cui l’indicato luogo non è noto, si attribuisca la competenza alla corte di appello del luogo in cui si trova la persona nei cui confronti è emessa la decisione di confisca. Novità anche nelle modalità di svolgimento del procedimento con riguardo alla fissazione dell’udienza in camera di consiglio che deve avvenire entro venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. Entro quindici giorni dovrà essere depositata la sentenza della Corte. La sentenza irrevocabile (art. 3, n. 6) di riconoscimento del provvedimento di confisca è trasmessa per l’esecuzione al Procuratore generale presso la Corte di appello. È stato anche introdotto il comma 1-bis per il ricorso in cassazione per violazione di legge: è stabilito che il ricorso sia presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della Corte di appello, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. La Cassazione deve decidere entro i successivi trenta giorni.

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