Confisca urbanistica: necessario considerare gli sviluppi delle pronunce della Corte europea. La parola alle Sezioni Unite

I principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di confisca urbanistica impongono un cambiamento nella giurisprudenza interna. Di qui la decisione della terza sezione civile della Corte di Cassazione di rimettere la questione dell’incidenza della Convenzione europea sulle regole interne in materia di confisca alle Sezioni Unite. Con ordinanza interlocutoria n. 1747/2022, depositata il 30 dicembre 2022 (ordinanza), è stato così deciso di passare la parola alle Sezioni Unite su una questione che aveva portato a una sostanziale confisca (definita acquisizione gratuita al patrimonio del Comune) da parte del Comune di Agrigento di un immobile che si trovava su un fondo sul quale una società creditrice aveva iscritto un’ipoteca. I fatti risalgono al 1993 e, in sostanza, riguardavano una società alla quale era stato ceduto un credito e che, nel 2013, aveva iniziato l’esecuzione forzata nei confronti del Comune. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato non proseguibile l’esecuzione forzata perché l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca. Il provvedimento è stato impugnato dalla società dinanzi alla Cassazione. Quest’ultima, tenendo conto dei cambiamenti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha disposto la remissione alle Sezioni Unite che dovranno chiarire se vi sia stata una violazione dell’articolo 7 (nulla poene sine legge) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, dell’articolo 117 della Costituzione. La Suprema Corte ritiene che, tenendo conto che dall’orientamento consolidato dalla Cassazione in materia di confisca sono passati oltre sedici anni e considerando che la sentenza con la quale era stato disposto che la confisca urbanistica travolge le ipoteche precedentemente iscritte era del 2006, sia necessario modificare l’orientamento seguito alla luce dei cambiamenti nella giurisprudenza di Strasburgo. La Corte europea – osserva la Cassazione – ha fissato, nel corso degli anni, alcuni importanti principi che rimettono in discussione la possibilità di applicare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1693/06 ai casi in cui la confisca urbanistica sia equiparabile a una sanzione penale. Strasburgo ha chiarito che tra i beni tutelati dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura il diritto di proprietà, rientrano anche “i diritti patrimoniali in relazione ai quali si possa vantare una aspettativa legittima”; che la confisca urbanistica è una sanzione assimilabile a quella penale; che la confisca non può colpire soggetti che non siano stati parte del procedimento che la infligge; che la confisca deve essere proporzionata allo scopo. Questi principi, per la terza sezione civile, pongono un problema di compatibilità tra l’articolo 7 della legge n. 47/85 (oggi articolo 31 del d.P.R. 380/01), come interpretato dalla Cassazione, con i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo e, quindi, è necessario passare la parola alle Sezioni Unite.

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