Consegna per il Mae solo se il provvedimento è del giudice

Il mandato di arresto europeo non può essere eseguito se il provvedimento cautelare per il quale è richiesta la consegna è emesso dal pubblico ministero e non dal giudice. La Corte di Cassazione, sezione feriale penale, con sentenza n. 39861 depositata il 1° settembre (39861) ha accolto il ricorso di un cittadino italiano destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità bulgare. La Corte di appello di Genova aveva disposto la consegna. Di qui il ricorso in Cassazione che ha dato ragione all’uomo. L’articolo 1 della legge n. 69/2005 di esecuzione della decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, infatti, stabilisce che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso deve essere sottoscritto da un giudice. Di conseguenza, se il mandato è adottato su disposizione nazionale del pubblico ministero presso l’ufficio del procuratore di un altro Stato, l’Italia non può procedere all’esecuzione. Annullata, quindi, senza rinvio, la sentenza della Corte di appello di Genova.

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