Depositate le prime conclusioni sul regolamento Ue 650/2012 sulle successioni

L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Bot, il 17 maggio, ha depositato le conclusioni sul primo caso arrivato a Lussemburgo sull’applicazione del regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, relative alla causa C-218/16 (C-218:16).

A rivolgersi alla Corte di giustizia, i giudici polacchi alle prese con una controversia tra uno studio notarile polacco e una cittadina polacca, madre di due bambini nati dal matrimonio con un cittadino tedesco con il quale la donna era comproprietaria di un immobile situato in Germania, luogo di residenza della famiglia. La donna, nel redigere un testamento, aveva chiesto di predisporre un trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile in Germania a seguito della sua morte attraverso un legato per rivendicazione. Un impiegato del notaio si era rifiutato di redigerlo perché non previsto dalla legge tedesca e questo malgrado la donna avesse scelto come legge da applicare alla successione quella polacca. Il Tribunale polacco al quale la donna si era rivolta ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea  un chiarimento sugli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento n. 650/2012 e, in particolare se possano essere negati gli effetti reali di un legato per rivendicazione (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, “qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti”. Per l’Avvocato generale Bot, alla luce dell’obiettivo del regolamento, il notaio di uno Stato membro non è autorizzato a rifiutarsi di riconoscere gli effetti reali del legato per rivendicazione previsto dallo statuto successorio di un Paese Ue quando i legati conducono alla costituzione di un diritto di proprietà di un immobile situato in uno Stato membro del quale la legge non conosceva l’istituto del legato con effetti reali. Sul punto, l’Avvocato generale ricorda che alcuni Stati, come i Paesi Bassi, che non prevedevano il legato per rivendicazione hanno modificato le disposizioni in materia di iscrizione per consentire la registrazione del diritto di proprietà previsto in un certificato successorio europeo e dare effettiva attuazione alla legge scelta. Adesso la parola alla Corte di giustizia.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *