Diritto a utilizzare unicamente il proprio cognome dopo il matrimonio: condanna alla Turchia

Una donna sposata ha diritto di utilizzare unicamente il proprio cognome senza aggiungere quello del marito. L’obbligo stabilito dalla legge turca di affiancare al cognome della donna quello del marito e la possibilità per quest’ultimo di usare, invece, unicamemente il proprio cognome è una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea) e del divieto di ogni discriminazione (art. 14). E’ la conclusione raggiunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza di condanna alla Turchia nel caso Tuncer Güneş del 3 settembre 2013 (ricorso n. 26268/08, CASE OF TUNCER GUNES v. TURKEY). Alla Corte europea aveva fatto ricorso una donna che voleva usare unicamente il proprio cognome dopo il matrimonio, possibilità non concessa in base al codice civile turco. La Corte europea le ha dato ragione ritenendo che non sussistesse alcuna giustificazione nel trattare diversamente marito e moglie. Di qui la violazione dell’articolo 8 che garantisce il diritto del rispetto della vita privata e familiare e dell’articolo 14 che vieta ogni discriminazione. La Corte ha anche concesso 1.500 come indennizzo per i danni non patrimoniali e 3.000 euro per le spese processuali. Sulla questione del cognome, la Turchia era già stata condannata con sentenza del 16 febbraio 2005, nella vicenda Unal Tekeli c. Turchia (ricorso n. 29865/96).

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