Diritto all’alloggio dignitoso da assicurare ai richiedenti asilo anche attraverso il ricorso al mercato privato della locazione

Condizioni di vita dignitose a partire dall’alloggio. E’ chiaro il messaggio trasmesso agli Stati membri dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza depositata il 27 febbraio (causa C-79,13, Saciri, assistenza), ha interpretato la direttiva 2003/9 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, recepita in Italia con Dlgs 30 maggio 2005 n. 140, assicurando ai richiedenti asilo una qualità di vita adeguata anche sotto il profilo del diritto all’abitazione. Alla Corte Ue si sono rivolti i giudici belgi alle prese con una controversia tra l’Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo e un’intera famiglia che non aveva potuto usufruire di alloggio nella struttura di accoglienza ed era stata indirizzata presso un centro pubblico di assistenza sociale. La famiglia si era così rivolta al mercato privato della locazione e aveva chiesto alle autorità belghe il rimborso delle spese sostenute. I giudici lo avevano concesso a differenza di quanto deciso dalle autorità amministrative competenti. Di qui il ricorso in appello con la rimessione alla Corte Ue per l’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2003/9. Prima di tutto, Lussemburgo ha chiarito che i richiedenti asilo hanno diritto a ottenere condizioni materiali di accoglienza adeguate dal momento in cui presentano la domanda di asilo. Tali condizioni – precisa la Corte – includono il diritto all’alloggio, al vitto e al vestiario, che possono essere forniti in natura o nella forma di sussidi economici. Gli Stati sono così liberi di scegliere le modalità di erogazione a patto, però, che non perdano di vista il risultato prefissato dalla direttiva che è quello di garantire ai richiedenti asilo una qualità di vita adeguata. Una norma minima inderogabile da rispettare anche nel caso di saturazione dei centri di accoglienza. Questo vuol dire che le autorità belghe, che non sono state in grado di assicurare il rispetto di tale disposizione della direttiva, devono corrispondere quanto versato dai richiedenti che ricorrano al mercato privato della locazione, tenendo conto della specifica situazione, inclusa la necessità che i figli minori vivano con i propri genitori. Fermo restando che la libertà del ricorso al mercato privato della locazione è limitata perché non si può scegliere l’alloggio secondo la propria convenienza personale.

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