Una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato dalla Francia ha effetti diretti se era questa l’intenzione espressa dalle parti, se dalla portata generale del trattato se ne desume l’effetto diretto, se l’interpretazione delle norme conduce a questa conclusione, se riguardo al contento e ai termini dell’accordo si ricava che l’oggetto esclusivo del trattato non era quello di regolare le relazioni tra Stati e se non è richiesta l’adozione di atti complementari “per produrre degli effetti in capo agli individui”. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato francese nella sentenza n. 322326 dell’11 aprile 2012 ( 322326) con la quale il Consiglio ha anche precisato che l’assenza di detti effetti non può essere desunta dalla sola circostanza che il trattato designa gli Stati parti come soggetti agli obblighi fissati nell’accordo. Resta fermo, però, che se il trattato prevede una competenza esclusiva della Corte di giustizia Ue spetta a questo organo giurisdizionale chiarirne la portata.
La vicenda approdata al Consiglio di Stato aveva preso il via dal ricorso di alcune organizzazioni a sostegno degli immigrati che avevano chiesto l’annullamento di un decreto del 2008 relativo alle condizioni per usufruire di un diritto all’alloggio decente. Nell’atto, però, erano state fissate condizioni differenti tra gli stranieri regolari titolari di un permesso di soggiorno e gli altri immigrati in situazione di regolarità (studenti, titolari di una carta di soggiorno temporanea etc.). Il Consiglio di Stato, riconosciuti gli effetti diretti della Convenzione del 1° luglio 1949 sui lavoratori migranti, ratificata dalla Francia, che stabilisce per gli immigrati che si trovano legalmente sul territorio di uno Stato, in materia di alloggio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello applicabile ai propri cittadini, vietando ogni discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, ha disposto l’annullamento dell’atto amministrativo grazie agli effetti diretti della convenzione internazionale.
Aggiungi un commento