Diritto all’alloggio per i cittadini di Paesi terzi nel segno della parità di trattamento

I cittadini extracomunitari soggiornanti in un Paese membro da lungo tempo non possono subire discriminazioni e violazioni del principio della parità di trattamento nelle prestazioni essenziali. Lo impedisce – ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata oggi (C-571/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121961&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1146370) – la direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007. La vicenda è approdata a Lussemburgo su rinvio del Tribunale di Bolzano. Un cittadino albanese, residente a Bolzano e titolare di un permesso di soggiorno, aveva beneficiato di un sussidio per la casa previsto dalla Provincia di Bolzano che lo distribuiva sia a cittadini italiani e dell’Unione sia a cittadini extracomunitari. Il calcolo per la distribuzione era però differente per le due categorie con una situazione svantaggiosa per i cittadini extracomunitari. A seguito della decisione dell’istituto per l’edilizia sociale di non concedergli il sussidio il cittadino albanese si era rivolto al tribunale di Bolzano che ha chiamato in aiuto, per l’interpretazione della direttiva 2003/19, la Corte di giustizia. Prima di tutto – hanno chiarito i giudici Ue – la direttiva ammette la possibilità per gli Stati di limitare l’applicazione del principio della parità di trattamento alle sole prestazioni essenziali tra le quali può rientrare, mancando un elenco esaustivo, anche il diritto all’alloggio. D’altra parte, l’obiettivo della direttiva è quello di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano da lungo tempo in un Paese membro. Senza dimenticare che la nozione di prestazione essenziale deve essere letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con particolare riguardo all’articolo 34 che assicura il diritto all’assistenza abitativa al fine di garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Forniti questi criteri interpretativi che depongono nel senso dell’obbligo di assicurare la parità di trattamento in materia di sussidi per l’alloggio, la Corte passa la palla al giudice nazionale a cui tocca accertare se il sussidio per la casa sia da includere nelle prestazioni essenziali, soluzione verso la quale la Corte mostra un’indubbia propensione.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *