Diritto all’avvocato per l’interrogatorio di polizia successivo all’esecuzione del mandato di arresto europeo

Impedire a un indagato consegnato all’autorità giudiziaria di uno Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo di parlare con il proprio avvocato sin dall’interrogatorio della polizia è contrario all’articolo 6 par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto all’assistenza di un difensore di propria scelta. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 9 aprile nel caso A.T. contro Lussemburgo (ricorso n. 30460/13 AFFAIRE A.T. c. LUXEMBOURG). Un cittadino inglese era stato arrestato nel Regno Unito e consegnato alle autorità lussemburghesi che avevano emesso un mandato di arresto europeo in quanto l’uomo era indagato per stupro. La polizia lo aveva interrogato e, malgrado l’uomo avesse richiesto la presenza di un avvocato, le autorità avevano spiegato le ragioni procedurali in base alle quali la presenza non era prevista nel primo interrogatorio. L’uomo aveva così risposto anche alle domande del giudice istruttore. Poi la condanna divenuta definitiva. Ritenuto violato il proprio diritto di difesa, il condannato ha fatto ricorso alla Corte europea che, anche sulla base della sentenza Salduz contro Turchia, gli ha dato ragione. Ad avviso di Strasburgo, la previsione fissata nell’ordinamento del Lussemburgo in base alla quale la presenza dell’avvocato durante l’interrogatorio della polizia è prevista solo in determinati casi ed è esclusa nell’ipotesi di provvedimenti di esecuzione del mandato di arresto è contraria all’articolo 6. Senza dimenticare – osserva la Corte – che i giudici di appello avevano condannato l’uomo senza considerare che le dichiarazioni rese erano state pronunciate in assenza dell’avvocato in evidente violazione dell’articolo 6 par. 3 e par. 1 della Convenzione europea in considerazione del fatto che il Lussemburgo non aveva rimediato alla mancanza dell’avvocato neanche in tribunale. Un’evidente violazione del diritto al difensore e del rapporto tra cliente e avvocato che è importante sin dalla prima apparizione dinanzi alle autorità inquirenti. D’altra parte, la Corte europea sottolinea che l’importanza della presenza del legale sin dai primi momenti dell’attività inquirente è stata attentamente valutata anche sul piano Ue tant’è che il diritto risulta espressamente garantito dall’articolo 3 della direttiva 2013/48 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Respinta la tesi del Governo secondo il quale le dichiarazioni non hanno avuto effetto sulla condanna, la Corte ha accertato la violazione della Convenzione europea.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicata-la-direttiva-ue-sul-diritto-al-difensore.html.

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