Esecuzione di una pronuncia straniera e limite dell’ordine pubblico: interviene la Cassazione

La sentenza straniera che dispone il pagamento di determinate somme a un creditore deve essere eseguita in Italia. Nessun ostacolo costituito dall’ordine pubblico nei casi in cui la pronuncia straniera non tenga conto, almeno apparentemente, della par condicio creditorum. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione prima civile, con sentenza n. 18602 depositata il 3 settembre (esecuzione). Era stata la Corte di appello di Roma, con sentenza del 2012, a dichiarare esecutiva, in linea con gli articoli 54 e 55 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 2015 sarà sostituito dal regolamento n. 1215/2012), una pronuncia della Corte di appello di Versailles con la quale una società italiana era stata condannata a pagare una determinata somma a favore di un creditore. Ad avviso della società, che aveva fatto ricorso in Cassazione, la pronuncia non poteva essere delibata in quanto non rispettava il principio della parità dei creditori e, quindi, risultava in contrasto con l’ordine pubblico interno. Una tesi respinta dalla Cassazione che esclude la possibilità, in base ai regolamenti Ue, di procedere a una revisione del decisum del Tribunale di Versailles. La Cassazione ha confermato l’applicabilità del regolamento Bruxelles I che configura il contrasto con l’ordine pubblico solo in ipotesi eccezionali, ossia nei casi in cui la pronuncia straniera “contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto in quanto lesiva di un principio fondamentale”. Così non era nel caso di specie. Di qui il via libera all’esecuzione della sentenza francese.

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