Giustizia minorile: pubblicate le Osservazioni generali sui diritti dei minori – Just out the General Comment on children’s rights in the child justice system

Il Comitato Onu sui diritti del fanciullo, l’organo che si occupa del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di New York  del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, il 18 settembre ha presentato le Osservazioni generali sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile (G1927557 – General Comment). Il General Comment approvato a settembre sostituisce il numero 10 del 2007 e tiene conto degli sviluppi, anche giurisprudenziali, sul tema. Suscita allarme nel Comitato l’abbassamento dell’età per la responsabilità penale nonché il reclutamento di minori anche da parte di gruppi terroristici. Gli Stati hanno diritto a intervenire per preservare l’ordine e la sicurezza nazionale, ma sono tenuti a rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo e, in particolare, l’articolo 40 che riconosce a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di un reato il diritto a un trattamento che favorisca il suo senso della dignità, facilitando il reinserimento nella società. A questo riguardo, è stato provato – scrive il Comitato – che l’applicazione di questi principi porta a una diminuzione del crimine. Il General Comment si propone di agevolare l’applicazione della Convenzione anche da parte degli operatori giuridici, guidando gli Stati verso un approccio olistico e favorendo interventi funzionali alla prevenzione. Gli Stati, inoltre, pur restando ferma la responsabilità dei genitori nella crescita dei figli, devono assicurare un supporto, con programmi in grado di favorire l’interazione genitori-figli. Inoltre, si dovrebbe provare ad applicare percorsi alternativi rispetto all’intervento giudiziario. Ampio spazio, dopo un esame della situazione dell’età di imputabilità dei minorenni, è dedicato alle garanzie processuali, alla formazione del personale giudiziario chiamato ad occuparsi dei minori, alle modalità di applicazione delle pene. Un principio generale – osserva il Comitato – è lo svolgimento dei processi a porte chiuse, con la previsione di eccezioni in pochi casi, fissati per legge. Questo vale anche nel momento in cui si pronuncia il verdetto che, se reso in pubblico, non deve mai condurre a svelare l’identità del minore. I paragrafi da 97 a 101 sono dedicati ai casi di minori reclutati da gruppi terroristici.

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