Il giudice nazionale deve valutare d’ufficio la presenza di clausole abusive anche in caso d’insolvenza

Tutela ad ampio raggio per i consumatori anche nel corso di procedure di insolvenza. Lo assicura la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 21 aprile nella causa (C-377/14, C-377:14) con la quale la Corte ha precisato che il carattere abusivo di clausole incluse nei contratti conclusi dai consumatori deve essere accertato d’ufficio dal giudice nazionale anche nel caso di procedure d’insolvenza e di contratti di credito al consumo. La controversia sul piano nazionale aveva preso il via dal ricorso di una coppia che aveva sottoscritto un contratto di credito al consumo, con un tasso annuo effettivo globale pari al 28,9%. I coniugi non avevano più versato alcune rate e la società creditrice aveva richiesto il rimborso del debito anche perché la coppia non aveva comunicato un’esecuzione su alcuni beni. Era stata aperta una procedura d’insolvenza. Il giudice nazionale, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se, in base alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita in Italia con Dlgs n. 52/96, abrogato dal codice del consumo), i tribunali interni siano tenuti a valutare d’ufficio la natura abusiva di una clausola anche se la legislazione interna lo vieta con riferimento alle procedure d’insolvenza. Per la Corte, l’indicata limitazione prevista sul piano nazionale è contraria al diritto Ue perché il giudice nazionale deve valutare d’ufficio la natura delle clausole, senza attendere eventuali contestazione dei consumatori tenendo conto che è necessario riequilibrare la posizione del consumatore che ha bisogno di un intervento positivo del giudice nazionale investito della controversia. D’altra parte, proprio l’esame d’ufficio da parte dei giudici può avere un effetto dissuasivo e spingere le parti al rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori. Accertata la violazione del diritto Ue, il giudice deve dare seguito a tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale, assicurandosi che il consumatore non sia vincolato da clausole abusive, anche alla luce della direttiva 2008/48 sui contratti di credito ai consumatori (recepita in Italia con Dlgs n. 141/2010) in base alla quale le sanzioni devono essere dissuasive, efficaci e proporzionate. Nessun limite, poi, all’accertamento da parte degli organi giurisdizionali nazionali che non possono essere tenuti ad esaminare solo alcuni crediti come quelli non garantiti e a valutare solo alcuni aspetti, come quelli legati alla prescrizione o all’estinzione del debito.

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