La Corte suprema inglese chiarisce la nozione di interesse superiore del minore in base al regolamento n. 2201/2003

La Corte suprema inglese interviene sui principi che regolano il trasferimento di competenza tra giudici di Stati Ue quando è in gioco l’interesse superiore del minore. Con la sentenza del 13 aprile (N.(Children) [2016]UKSC 15 (uksc-2016-0013-judgment), la Corte si è soffermata sull’indicato principio in rapporto al regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale il cui articolo 8 individua, come criterio di competenza generale, la residenza abituale del minore prevedendo, però, in base all’articolo 15, il trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. In particolare, la norma in esame prevede il trasferimento del caso se l’autorità competente ritenga “che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore”. Il caso arrivato alla Corte suprema inglese riguardava due minori, cittadine ungheresi, ma nate e residenti in Inghilterra. I servizi sociali avevano avviato alcune procedure a loro tutela a causa della situazione familiare di estrema povertà, con la conseguenza che le minori erano state affidate a un centro di accoglienza. La madre, che si era trasferita dopo gli eventi in Ungheria, aveva impugnato la decisione e chiesto il trasferimento del procedimento in Ungheria in base all’articolo 15 del regolamento 2201/2003.

In modo difforme rispetto alle autorità amministrative locali, l’High Court aveva accolto la richiesta della madre e disposto il trasferimento del procedimento. Un giudizio confermato dalla Corte di appello, ma ribaltato dalla Corte suprema che ha chiesto all’High Court di pronunciarsi sulla soluzione migliore per le minori. In particolare, per la Corte suprema, che ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte Ue in ragione della chiarezza della norma in discussione, così come la necessità di attendere la sentenza degli eurogiudici su un caso analogo, in ragione del fatto che l’interesse superiore del minore, tutelato anche dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiede una decisione senza ritardi, i giudici nazionali devono considerare se il trasferimento è nell’interesse superiore del minore tenendo conto del suo benessere anche con riguardo a ciò che potrebbe verificarsi. Inoltre, per la Corte suprema, non è detto che la questione dell’interesse superiore del minore venga dopo la questione relativa al fatto che un tribunale sia più adatto per discutere del caso con la conseguenza che sulla base del primo presupposto i tribunali nazionali possono stabilire di avere la competenza. La Corte suprema esclude poi la possibilità di un test limitato circa la valutazione dell’interesse superiore del minore nel caso in cui si prospetti il trasferimento del procedimento, chiarendo che l’interesse superiore del minore deve essere valutato separatamente dal fatto che un tribunale di un altro Stato possa essere considerato più adatto a trattare il caso. Così non hanno fatto i tribunali inglesi che, oltre a trascurare la circostanza che le minori erano sempre vissute in Inghilterra, non hanno considerato se fosse possibile raggiungere l’eventuale risultato di trasferire le bambine in Ungheria senza spostare la trattazione del caso. Lasciando la competenza ai giudici inglesi, inoltre, le bambine avrebbero anche la chance di rimanere nel luogo in cui sono sono sempre vissute, con un evidente allargamento circa una soluzione nell’interesse superiore del minore.

 

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