Immunità, competenza italiana e proroga della giurisdizione: interviene la Cassazione – The Italian Court of Cassation on the immunity of a foreign State and on the prorogation of jurisdiction

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, chiamata a pronunciarsi su un regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 30527/18 depositata il 26 novembre 2018 (30527) ha, da un lato precisato che, alla luce del diritto internazionale, l’immunità dalla giurisdizione di uno Stato opera solo in relazione ad attività che costituiscono l’espressione di poteri sovrani dello Stato e, dall’altro lato, però, ha dato il via libera alla giurisdizione del giudice francese piuttosto che a quello italiano per l’applicazione di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto. La vicenda ha al centro una controversia tra l’Accademia di Francia a Roma e una società che svolgeva un servizio di ristorazione in uno spazio dell’Accademia. Il contratto era stato risolto dall’Accademia di Francia e, quindi, l’azienda si era rivolta al giudice italiano per l’accertamento negativo della risoluzione contrattuale. La Francia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per 2 motivi: in primo luogo, sostenendo che, in forza del principio dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione, la competenza doveva essere sottratta al giudice italiano; in secondo luogo perché nel contratto tra le parti era inclusa una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice francese. La Cassazione ha respinto la prima eccezione perché, alla luce del diritto internazionale consuetudinario, la questione non aveva al centro attività concernenti l’esercizio di pubblici poteri. La Suprema Corte, sul rapporto tra competenza dei giudici nazionali e immunità, richiama la consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione, nonché della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Detto questo, però, la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione italiana in ragione della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto tra le parti, che indicava come giudice competente quello francese. In forza del regolamento Ue n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), la Cassazione ha verificato la presenza di tutte le condizioni richieste per la validità di detta clausola e riconosciuto competente il giudice francese.

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