Immunità dalla giurisdizione: una nuova pronuncia della Cassazione

Una transazione commerciale di diritto privato tra uno Stato estero e una casa di cura con sede in Italia non rientra tra gli atti iure imperii. Via libera, quindi, alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Libia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 25045 depositata il 16 settembre 2021 (ordinanza) relativa a una controversia tra una casa di cura di Roma e la Libia.

Diverse persone di nazionalità libiche si erano avvalse delle prestazioni della clinica, ma l’importo dovuto non era stato pagato. Era stato emesso un decreto ingiuntivo di 500mila euro nei confronti dello Stato libico. La Libia si era opposta eccependo l’incompetenza del Tribunale di Tivoli e l’assenza di un’autorizzazione delle autorità libiche all’esecuzione delle prestazioni al centro della causa. Il giudice, d’ufficio, ha sollevato la questione di giurisdizione. Chiarita l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la Cassazione ha dato seguito alla teoria dell’immunità ristretta degli Stati esteri dalla giurisdizione, in linea con il diritto consuetudinario, con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Guadagnino contro Italia) e con la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2014 sull’immunità giurisdizionale degli Stati esteri, ratificata dall’Italia con legge n. 5/2013, anche se non in vigore sul piano internazionale. Per la Suprema Corte, le prestazioni al centro della controversia erano di natura commerciale e lo Stato non aveva agito iure imperii. L’obbligazione assunta dallo Stato libico – osserva la Cassazione – e, quindi, il debito facente capo ad esso Stato estero” non interferisce “con la realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali ovvero con la funzione sovrana dello Stato straniero, dato che non attiene all’esercizio tipico della potestà di governo”. Così, non vi è stata alcuna ingerenza nei poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato libico e va confermata la giurisdizione del giudice italiano.

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