La Cassazione respinge il ricorso degli Stati Uniti e riconosce la giurisdizione italiana in una controversia sui rapporti di lavoro

I giudici italiani hanno giurisdizione nella controversia tra un impiegato, di nazionalità italiana, della Stazione comunicazioni del Comando della Marina militare americana (sede di lavoro Sigonella) e gli Stati Uniti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 29556/21 depositata il 22 ottobre (Cassazione – Sigonella). L’impiegato si era rivolto ai giudici italiani contestando la legittimità del licenziamento e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e le retribuzioni non ottenute. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ma la Corte di appello di Catania aveva ribaltato il giudizio di primo grado, affermato la giurisdizione del giudice italiano e dato ragione al lavoratore. Così, gli Stati Uniti si sono rivolti alla Cassazione che, però, ha respinto le tesi fondate sull’immunità dalla giurisdizione avanzate dai legali del Governo americano. Chiarito che il rapporto di lavoro era stato stipulato con un Paese appartenente alla Nato, la Cassazione è partita dall’analisi dello statuto delle forze armate degli Stati membri della Nato, disciplinato dalla Convenzione di Londra del 1951, ratificata dall’Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, che regola anche lo status del personale civile, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia intercorso con un organo della NATO o con uno Stato appartenente all’organizzazione. Il Trattato, in materia di lavoro, – osserva la Cassazione – deroga al principio consuetudinario dell’immunità giurisdizionale e va applicato sia con riferimento alla disciplina sostanziale sia con riguardo alla giurisdizione. Di conseguenza, sussiste la giurisdizione italiana per le controversie sui rapporti di lavoro con la manodopera locale, controversie per le quali gli Stati parti hanno rinunciato all’immunità. Pertanto, per il personale a statuto locale e per i rapporti di lavoro l’immunità degli Stati Uniti non sussiste perché proprio l’assunzione di personale civile con cittadinanza dello Stato ospitante, “esclude, in radice, l’implicazione di prerogative ed interessi dello Stato estero” che abbiano ad oggetto il rapporto di lavoro, preordinato a soddisfare le esigenze materiali locali della forza armata nella base militare dello Stato ospitante. 

Va affermata, così, la giurisdizione del giudice italiano perché non sono interessate funzioni sovrane dello Stato e per la tipicità del rapporto di lavoro svolto nell’infrastruttura militare dal cittadino italiano alle dipendenze delle forze armate Usa in territorio italiano.

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