Insolvenza tranfrontaliera: sì alla procedura secondaria nello Stato in cui si trova la sede legale della società

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 4 settembre relativa alla causa C-327/13, (Burgoinsolvenza) ha precisato il rapporto tra apertura di una procedura secondaria d’insolvenza e  dipendenza. Alla Corte Ue si è rivolta la Corte di appello di Bruxelles chiedendo agli eurogiudici di chiarire alcune disposizioni del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere. La vicenda ha preso il via dalla decisione di un tribunale francese di disporre l’amministrazione controllata delle società del gruppo Illochroma, che ha sede legale a Bruxelles. La Burgo Group, con sede in Italia, aveva chiesto al commissario nominato dal Tribunale di corrispondere i crediti dovuti per merci non pagate. A fronte del diniego, la società italiana aveva avviato una procedura secondaria in Belgio. I giudici di primo grado avevano ritenuto non fondato il ricorso in quanto la Illochroma non era una sede secondaria. A seguito dell’impugnazione della pronuncia la Corte di appello ha sospeso il procedimento e ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per chiarire se una società possa essere oggetto di una procedura secondaria nel Paese in cui la detta società ha la sede legale. Prima di tutto, il regolamento dispone che i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura secondaria nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Per dipendenza – precisa la Corte – l’articolo 2, lettera h), del regolamento intende “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni”. E’ evidente che la nozione di dipendenza è collegata all’esercizio di un’attività economica in cui vi sia “un minimo di organizzazione e una certa stabilità e che di conseguenza, a contrario, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non soddisfa, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come dipendenza”. La norma, invece, non fa alcun riferimento al luogo della sede statutaria di una società debitrice o alla natura giuridica del luogo delle operazioni. Questo vuol dire che non è esclusa una dipendenza dotata di personalità giuridica e situata “nello Stato membro in cui tale società ha la suddetta sede, a condizione che la dipendenza soddisfi i criteri previsti da questa disposizione”. Quest’apertura nella nozione di dipendenza e nella successiva instaurazione della procedura secondaria consente – osserva Lussemburgo – di tutelare i diversi interessi in gioco anche perché gli interessi locali si possono manifestare nella sede statutaria e non in quella del centro degli interessi principali del debitore. La Corte, ammessa così la possibilità di avviare una procedura secondaria nello Stato in cui la società ha la sua sede legale, ha anche precisato che il diritto di richiedere l’apertura di una procedura secondaria non può in alcun modo essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la sede nello Stato nel quale si trova la dipendenza o ai creditori il cui credito derivi dall’esercizio della dipendenza.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *