Pregiudizialità della causa straniera: chiarimenti dalla Cassazione

Il giudice nazionale chiamato a decidere sulla sospensione del processo in ragione della pregiudizialità di una causa straniera è tenuto ad adottare il provvedimento in composizione collegiale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione VI-2 civile, con ordinanza n. 16805/14 depositata il 24 luglio (ordinanza). Il ricorso in Cassazione era stato presentato da un erede legittimario che chiedeva la riduzione delle donazioni indirette effettuate dal padre nei confronti della seconda moglie messicana. La donna aveva avviato in Messico un procedimento di volontaria giurisdizione e si era così opposta al processo in Italia invocando l’articolo 7 e 66 della legge n. 218 del 31 maggio 1995. Il Tribunale di Roma aveva disposto la sospensione del processo in Italia in forza dell’articolo 7 delle legge n. 218 per pregiudizialità della causa straniera. L’erede aveva fatto ricorso in Cassazione che ha accolto le sue richieste e disposto l’annullamento dell’ordinanza di sospensione perché la decisione doveva essere presa in composizione collegiale. Le parti dovranno così riassumere il procedimento nei termini previsti dinanzi al Tribunale di Roma che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla questione della pregiudizialità della causa messicana rispetto a quella italiana.

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