Irricevibile il ricorso Riina alla CEDU sulla videosorveglianza in carcere

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione dell’11 marzo, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato contro l’Italia da Salvatore Riina per il regime carcerario al quale è sottoposto (RIINA c-1. ITALIE). In particolare, il ricorrente, al quale la Corte aveva già respinto un ricorso con decisione del 19 marzo 2013, sosteneva di essere vittima di un trattamento disumano e degradante (articolo 3 della Convenzione) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8). Secondo il ricorrente, i diritti in esame sarebbero stati violati a causa della videosorveglianza disposta in ragione della sua condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso e per i numerosi omicidi commessi. In carcere dal 1993, Riina è sottoposto al 41bis proprio in ragione della sua alta pericolosità, regime che la Corte, in diverse occasioni, con alcune garanzie, ha ritenuto compatibile con la Convenzione europea. Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quest’occasione, per il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 35, par. 1 della Convenzione: Riina, infatti, non ha rispettato la condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni. Ed invero, il ricorrente non aveva presentato un appello dinanzi alle autorità nazionali sostenendo che il rimedio interno, che consente un controllo giurisdizionale sulle misure disposte durante la detenzione, non fosse effettivo. Una tesi non condivisa dalla Corte. Riina – precisano i giudici internazionali – aveva la possibilità di presentare un ricorso in Cassazione dopo che il Tribunale di Ascoli Piceno e la Corte di appello di Ancona avevano respinto la sua richiesta di non essere sottoposto alla videosorveglianza. Non solo. Trasferito nel carcere di Opera, a Milano, il condannato non aveva presentato alcun ricorso ai giudici competenti. Ora, poiché la Corte europea non ravvisa alcun elemento idoneo a dimostrare che i ricorsi interni, esistenti e accessibili, siano privi di effettività, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

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