Kafala: disegno di legge per disciplinare gli effetti in Italia

Il Servizio studi del Senato ha pubblicato un breve studio sul Disegno di legge A.S. n. 1552-bis “Norme di adeguamento dell’ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996” (disegno di legge) e, in particolare sulla scelta di stralciare dal disegno di legge di ratifica dell’indicata Convenzione, approvato l’11 giugno 2015 e in via di pubblicazione, le norme di adeguamento dell’ordinamento interno con riguardo alla c.d. kafala, istituto presente in numerosi Paesi islamici. Lo stralcio è dedicato alle procedure da seguire per il collocamento del minore straniero che non si trova in una situazione di abbandono. In particolare, lo studio parte dalla constatazione che nei Paesi che seguono “i precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito” e non è ammessa l’adozione. In tali Paesi, per evitare che figli senza genitori restino privi di tutela, è stata introdotta la kafala, “un istituto tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita”.  Simile all’affidamento, la kafala non ha istituti analoghi nell’ordinamento italiano, con la conseguenza che, per disciplinarne gli effetti è intervenuta, in diverse occasioni, la Corte di Cassazione, i cui orientamenti sono riportati nel testo.

Nello studio si pone attenzione all’articolo 3 del disegno di legge in base al quale al minore cittadino extra Ue, entrato in Italia in base agli articoli 1 e 2, “si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età (art. 32 TU)”, escludendo invece l’applicazione delle disposizioni sul ricongiungimento familiare. Una scelta – osserva il Servizio studi –  che si discosta “dai più recenti approdi giurisprudenziali (vedi infra), che hanno riconosciuto il ricongiungimento familiare anche utilizzando come presupposto un rapporto di kafalah”.

Con il disegno di legge è anche prevista una modifica dell’articolo 42 della legge n. 218/1995.

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