Via libera alla consegna al Regno Unito di un cittadino italiano coinvolto in incidenti sportivi a Liverpool prima di una partita di calcio. Nessuna violazione del principio della doppia incriminazione se la richiesta di consegna, in base decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/2005, viene posta in relazione a fatti non coperti dall’identica norma incriminatrice. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3640 depositata il 24 gennaio (3640-19). E’ stato il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma a impugnare la pronuncia dei giudici di secondo grado che avevano dato il via libera alla consegna di un cittadino italiano, coinvolto a Liverpool negli incidenti occorsi durante la partita di Champions League Liverpool-Roma, ma solo con riguardo al reato di lesioni personali di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale. Non era stata accolta, invece, l’istanza di consegna per “violazione della normativa a tutela della correttezza delle manifestazioni sportive” perché mancava il requisito della doppia incriminazione. Una conclusione sbagliata ad avviso della Cassazione proprio perché il reato di “violent disorder” per il quale le autorità inglesi hanno chiesto la consegna presenta caratteristiche, in ordine agli elementi costitutivi, analoghe agli articoli 654 e 655 del codice penale, senza dimenticare le precisazioni fornite dalla Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità sugli episodi di violenza in occasione di eventi sportivi. Così, – osserva la Cassazione – “il reato di cui trattasi è perfettamente compatibile con la integrazione, sulla base della medesima condotta, di altri fatti di reato”. Chiarito che il requisito della doppia punibilità di cui all’articolo 7 della legge n. 69/2005 è pienamente rispettato anche perché “non si richiede l’esatta corrispondenza della norma incriminatrice dello Stato di emissione in una fattispecie dello Stato richiesto, essendo sufficiente che il fatto, nella sua concretezza, sia punibile come reato in ambedue gli ordinamenti”, la Corte di Cassazione, in “coerenza con i poteri di merito che l’articolo 22 della legge 69/2005 assegna alla Cassazione”, ha accolto il ricorso e disposto la consegna all’autorità giudiziaria inglese, fermo restando che, in caso di condanna, l’indagato, dovrà essere riconsegnato all’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 69/2005.
La Cassazione ha poi respinto, anche alla luce delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, la richiesta del difensore secondo il quale la consegna non doveva aver luogo perché la Brexit avrebbe inciso sulle garanzie fornite dalla decisione quadro.
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