La Cassazione si pronuncia sulla giurisdizione italiana nel caso di cessione di credito derivante da un contratto di trasporto aereo

Sì alla giurisdizione italiana nel ricorso presentato da una società, cessionaria del credito di una passeggera di nazionalità russa che aveva maturato un credito nei confronti di una compagnia aerea straniera per un volo cancellato che sarebbe dovuto decollare dall’Italia per un Paese extra Ue. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 33003 depositata il 10 novembre (giurisdizione).

Prima di tutto, la Suprema Corte ha precisato che il rapporto dedotto in giudizio non va qualificato come contratto di cessione del credito, ma come contratto di trasporto internazionale, perché è da questo rapporto che deriva il credito. Esclusa poi l’applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 perché la norma sulla competenza giurisdizionale è limitata alle azioni di carattere risarcitorio, la Corte ha ritenuto applicabile il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale e, in particolare, l’articolo 7 che indica tra le competenze speciali il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio che, nel caso di contratti di prestazione di servizi, è il luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. E’ vero che nessuna delle parti (compagnia aerea e società cessionaria del credito) è domiciliata in uno Stato Ue ma, grazie all’articolo 3 della legge n. 218/95 che contiene un rinvio alla Convenzione di Bruxelles, tenendo conto che lo stesso regolamento dispone che ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al regolamento, va applicato quest’ultimo atto. Di conseguenza, – scrive la Cassazione – è competente il giudice italiano in quanto, poiché il volo doveva decollare da Malpensa, è l’Italia il luogo di esecuzione dell’obbligazione ossia, nel caso di specie, luogo in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato. 

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