La Cassazione sulla giurisdizione per gli acquisti di biglietti aerei online e compensazione pecuniaria – Supreme Court of Cassation on click-wrapping, compensation against air carriers and jurisdicion

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, interviene nuovamente sulla competenza del giudice italiano nel caso di controversie dovute all’annullamento di un volo. Con ordinanza n. 3561/20, depositata il 13 febbraio, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice italiano tenendo conto del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio e del luogo “ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”, fornendo altresì un’interpretazione sulla nozione di luogo nel caso di acquisto on line di biglietti di trasporto internazionale (3561:20). A rivolgersi alla Cassazione sono stati due passeggeri vittime di una cancellazione di un volo internazionale Barcellona – Napoli, operato da Ryanair. I due ricorrenti avevano dovuto acquistare due nuovi biglietti per il giorno dopo e avevano sostenuto ulteriori spese dovute a un pernottamento in albergo. Di qui l’azione giurisdizionale dinanzi al giudice di pace di Bella. La Corte di Cassazione non ha accolto la tesi di Ryanair secondo la quale sarebbe competente il giudice irlandese perché, al momento dell’acquisto online, i passeggeri avevano accettato la giurisdizione del giudice irlandese attraverso il sistema “point and click”. In realtà, senza spuntare l’indicata casella non sarebbe stato possibile acquistare il biglietto.

La compagnia aerea non ha convinto i giudici italiani sull’applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale e non della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale che, ad avviso del vettore, trova applicazione solo in caso di ritardo del volo e non nelle ipotesi di cancellazione. Per la Suprema Corte, infatti, sarebbe incongruo escludere dal campo di applicazione della Convenzione la più grave ipotesi di inadempimento (ossia la soppressione del volo) e, quindi, è applicabile la Convenzione e, in particolare, l’articolo 33 in base al quale l’attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”. Malgrado il contratto concluso contenga una clausola di proroga della giurisdizione, per la Suprema Corte la giurisdizione deve essere radicata in Italia sia “in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”. In caso di acquisti online, infatti, in forza della pronuncia della Cassazione n. 18257 del 2019, il luogo dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, proprio a causa del “disancoramento da qualsiasi riferimento spaziale”, coincide con il domicilio degli acquirenti poiché in detto domicilio i passeggeri hanno saputo dell’accettazione della proposta formulata con invio telematico e pagamento dell’importo dovuto per l’acquisto dei biglietti. Spetta, quindi, al giudice italiano decidere sulla richiesta di compensazione pecuniaria in base al regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

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