La Cedu interviene sull’inapplicabilità dell’articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di asilo

Le garanzie relative all’equo processo fissate dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non si applicano alle procedure in materia di asilo. Con decisione depositata il 15 febbraio (ricorso n. 34573/22, E.A. contro Italia, E.A. c. ITALIE), la Corte europea ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino nigeriano la cui domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione territoriale di Caserta. L’uomo aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Napoli, ma senza alcun cambiamento. La sua domanda alla Corte di Cassazione era stata dichiarata irricevibile perché non erano stati rispettati i requisiti formali per la procura al suo legale, rigetto che, a suo avviso, costituiva una violazione dell’articolo 6 della Convenzione (processo equo), nonché dell’articolo 3, che vieta i trattamenti inumani o degradanti, letto congiuntamente con l’articolo 13 che assicura il diritto a un ricorso effettivo. La Corte europea, proprio perché l’articolo 6 della Convenzione non trova applicazione nelle procedure di asilo, non ha verificato se i requisiti formali richiesti per il ricorso in Cassazione costituissero una violazione dell’articolo 6, ravvisando un’incompatibilità ratione materiae ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione. Per quanto riguarda le altre violazioni, la Corte ha osservato che i principi relativi all’accesso a un tribunale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione non sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 13, ma le garanzie disposte in tale norma sono meno rigorose di quelle dell’articolo 6, paragrafo 1. In ogni caso, la Corte ritiene che sia la Commissione territoriale, sia il Tribunale di Napoli abbiano valutato le dichiarazioni del richiedente considerandole contraddittorie e, nel ritenere che in Nigeria non vi fosse una violenza diffusa, i due organi si sono basati sui rapporti internazionali di organizzazioni non governative come Human Rights Watch e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Inoltre, l’articolo 13 della Convenzione non impone agli Stati di introdurre un sistema di giurisdizione basato sul doppio grado di giurisdizione. Pertanto, considerando che sia la Commissione territoriale, sia il Tribunale di Napoli hanno compiuto un esame indipendente e rigoroso del ricorso, la Corte europea ritiene che il ricorrente abbia potuto beneficiare di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione. Di qui la constatazione della manifesta infondatezza del ricorso.  

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