La Corte di cassazione interviene sulla trascrizione del matrimonio all’estero tra coppie dello stesso sesso – Italian Court of Cassation on transcription of same-sex marriage celebrated abroad

Il matrimonio contratto all’estero tra coppie dello stesso sesso – un cittadino italiano e uno straniero –  non può essere trascritto in Italia come matrimonio. E’ la Corte di cassazione, prima sezione civile, a stabilirlo con la sentenza n. 11696/2018 depositata il 14 maggio (11696). La vicenda riguardava un cittadino italiano e uno brasiliano che si erano sposati in Brasile nel 2012 e poi, nel 2013, con rito civile, in Portogallo. La coppia aveva chiesto al comune di Milano la trascrizione dell’atto di matrimonio, ma l’istanza era stata respinta. Di qui il ricorso alla Corte di appello che aveva dato ragione all’ufficio di stato civile, affermando che gli Stati membri del Consiglio d’Europa “conservano la libertà di scegliere il modello di unione tra persone dello stesso sesso”. Così, i due uomini hanno presentato ricorso in Cassazione che, però, nella prima pronuncia dopo la legge n. 76 del 2016 e i decreti legislativi delegati n. 5 e 7 del 2017 relativi all’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nonché delle norme in materia di diritto internazionale privato, ha dato torto alla coppia. I ricorrenti hanno invocato il principio del favor matrimonii e la circostanza che la differenza di sesso tra i nubendi non è un requisito necessario per l’esistenza e l’efficacia del matrimonio, escludendo altresì l’applicabilità dell’articolo 16 della legge n. 218/95 che fissa il limite dell’ordine pubblico. Inoltre, a loro avviso, il downgrading ossia l’applicazione della normativa sulle unioni civili violerebbe l’articolo 3 della Costituzione.

Prima di tutto, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’applicabilità della normativa sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso a un matrimonio contratto prima del 5 giugno 2016, giorno dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile la nuova legge, nonché gli articoli 32 da bis a quinquies introdotti nella legge n. 218/1995, ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore senza che ciò costituisca una deroga al principio di irretroattività della legge, costituendo piuttosto un coordinamento per assicurare la legittima circolazione degli status. Dopo aver chiarito l’astratta applicabilità del nuovo regime di diritto internazionale privato al matrimonio same sex contratto all’estero e l’insussistenza di motivi di ordine pubblico, la Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 32 bis della legge n. 218/1995 in base al quale “il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana” non si applica se venga richiesto il riconoscimento di “un’unione coniugale contratta all’estero tra due cittadini stranieri” e, inoltre, non risolve la questione della trascrizione in Italia del matrimonio all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero. La lettura congiunta dell’articolo 32 bis e quinquies, il principio dell’ordine pubblico positivo che introduce il favor verso il riconoscimento giuridico delle “unioni omoaffettive e all’accesso alle unioni civili”, nonché la circostanza che, nell’esercizio del margine di apprezzamento concesso agli Stati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia, per regolare le unioni same sex abbia scelto il modello delle unioni civili e non del matrimonio, porta la Cassazione a respingere il ricorso e a non procedere alla trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero e uno italiano all’estero. L’articolo 32 bis – osserva la Suprema Corte – mostra una scelta chiara verso il modello dell’unione civile, “limitando gli effetti della circolazione di atti matrimoniali relativi ad unioni omoaffettive a quelle costituite da cittadini entrambi stranieri”. Per la Corte, inoltre, in questa conclusione non si verifica alcuna forma di discriminazione escludendo la necessità di un rinvio alla Consulta.

1 Risposta
  • Irina
    maggio 23, 2018

    Spero che la sentenza della Cassazione, non riguardi la trascrizione di matrimoni contratti all’estero, tra coppie di sesso diverso!

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