La decisione di sciogliere un club di tifosi è conforme alla CEDU

E’ conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la decisione delle autorità governative di sciogliere un club di tifosi coinvolti in gravi episodi di violenza. Nessuna violazione dell’articolo 11, che assicura la libertà di associazione, nel provvedimento di uno Stato, in questo caso la Francia, di procedere all’adozione di una misura sì drastica, come la dissoluzione di un club, ma necessaria a fronteggiare la violenza negli stadi. Con la sentenza  depositata il 27 ottobre (n. 4696/11, affaire-les-authentiks-et-supras-auteuil-91-c-france), la Corte ha dato ragione alla Francia che aveva deciso lo scioglimento di due club di tifosi del Paris-Saint-Germain perché il provvedimento, certo dirompente, persegue un bisogno sociale imperativo come impedire la violenza negli stadi. A rivolgersi alla Corte europea, due associazioni di tifosi del Paris-Saint-Germain che erano state sciolte con provvedimento del Governo per i gravi scontri tra i tifosi della squadra di calcio parigina e quelli dell’Olympique di Marsiglia, scontri che erano culminati nella morte di un tifoso. Le due associazioni, a seguito della misura di scioglimento, avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato che, però, lo ha respinto. Di qui l’azione dinanzi alla Corte europea che, nella prima sentenza sul rapporto tra libertà di associazione e lotta alla violenza negli stadi (in passato un ricorso analogo era stato dichiarato irricevibile), non ha accolto le ragioni dei club secondo i quali la Francia aveva compiuto un’ingerenza sproporzionata nel proprio diritto alla libertà di associazione garantito dall’articolo 11. La Corte riconosce che si è verificata un’ingerenza, ma questa misura, oltre ad essere prevista dalla legge, era necessaria in una società democratica a tutela di un bisogno sociale imperativo come la protezione della collettività dalla violenza. Certo, la decisione di sciogliere un club è un provvedimento estremamente grave tanto più nei casi in cui l’associazione persegue un obiettivo legittimo come un interesse sportivo, ma gli Stati hanno il diritto/obbligo di fronteggiare in modo efficace la violenza durante gli incontri sportivi anche per “soddisfare l’aspirazione legittima degli individui di assistere a manifestazioni sportive in piena sicurezza”. Così, il provvedimento è stato conforme alla Convenzione anche perché rispettoso del principio di proporzionalità in quanto preceduto da misure individuali come il divieto per alcuni tifosi di assistere agli incontri. Poco importa, poi, che lo scioglimento non è stato preceduto da una misura più tenue come la sospensione, perché laddove ci sono episodi di incitamento alla violenza o casi concreti di violenza nei confronti della popolazione, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, più ampio rispetto a quello tradizionalmente concesso per testare la necessità di un’ingerenza. Senza dimenticare – osserva Strasburgo – che un’associazione che supporta un club di football non ha la stessa importanza per la democrazia di un partito politico e, quindi, il rigore con il quale va esaminata la necessità di una restrizione alla libertà di associazione non è certo lo stesso. Via libera, così, allo scioglimento del club.

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