L’interesse superiore del minore criterio guida per la giurisdizione nelle controversie transfrontaliere

L’interesse superiore del minore prima di tutto. Anche per risolvere la ripartizione di giurisdizione tra giudici di Stati membri in controversie transfrontaliere sulla separazione e le obbligazioni alimentari. Lo ha affermato l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Bot, nelle conclusioni depositate il 16 aprile (causa C-184/14, obbligazioni alimentari). Il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue è stato sottoposto dalla Corte di Cassazione italiana alle prese con una controversia tra due coniugi italiani, residenti a Londra con due figli. Il marito si era rivolto al Tribunale di Milano per la separazione con addebito alla moglie e l’affidamento condiviso dei figli. La donna aveva eccepito il difetto di giurisdizione ritenendo competenti, sul mantenimento dei figli, i giudici inglesi. Secondo il Tribunale di Milano la giurisdizione sulla separazione, in forza dell’articolo 3 del regolamento n. 2201 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, doveva essere a loro attribuita, mentre ai giudici inglesi andava affidata la competenza sulle questioni di responsabilità genitoriale. Una conclusione che non convince l’Avvocato generale secondo il quale l’individuazione del giudice competente deve essere trovata mettendo in primo piano l’interesse superiore del minore che “permea necessariamente il diritto di famiglia dal momento che la controversia di cui al procedimento principale incide sulla situazione del minore”. Senza dimenticare il ruolo dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la circostanza che la giurisprudenza della Corte Ue, che ha sancito l’obbligo di interpretare il regolamento n. 2201/2003 alla luce dell’interesse superiore del minore, va applicata anche con riguardo al regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.  Di conseguenza – scrive Bot – non si può accogliere una soluzione che porta ad attribuire la competenza sulla separazione dei coniugi al giudice di uno Stato membro e a quello di un altro Paese Ue la giurisdizione sull’assegno mensile dei figli. Tanto più che, ad accogliere una simile soluzione, il giudice competente sugli alimenti dovrebbe attendere prima l’esito definitivo della separazione “con un tempo di latenza durante il quale la sorte dei minori sarebbe indefinita”. Di qui la conclusione dell’Avvocato generale secondo il quale, alla luce dell’interesse superiore del minore, va applicato il criterio della vicinanza con l’attribuzione della competenza a vantaggio dei giudici dello Stato membro in cui i minori risiedono abitualmente. Va così negata la competenza dei giudici italiani a favore dei giudici inglesi tenendo conto della residenza abituale dei minori.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/rinvio-pregiudiziale-sui-regolamenti-ue-n-22012003-e-n-42009.html

 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *