Non è contraria all’ordine pubblico l’esecuzione di un provvedimento cautelare straniero in base al regolamento Bruxelles

Nessuna contrarietà all’ordine pubblico dell’esecuzione di un provvedimento cautelare straniero (l’astrainte belga). La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 7613/15 del 15 aprile 2015 ha confermato la delibazione e l’esecuzione, in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito, dal 10 gennaio, dal n. 1215/2012, di un provvedimento emesso in Belgio (7613). Al centro del ricorso in Cassazione, la pronuncia della Corte di appello di Palermo del 26 settembre 2012 con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto di esecutività in Italia dell’ordinanza adottata dal Giudice del sequestro di prima istanza di Bruxelles che aveva disposto la liquidazione di un importo per il ritardo nella consegna al sequestratario. Per la Cassazione, non si è verificata una violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 44/2001 che impone  l’immediata comunicazione alla parte contro la quale è richiesta l’esecuzione perché, malgrado il ritardo nella notifica del provvedimento ai ricorrenti, questi ultimi non avevano subito alcun pregiudizio del diritto di difesa come dimostrato dalle memorie presentate. Così non si è verificata alcuna contrarietà all’ordine pubblico individuato come motivo di esclusione all’esecuzione sia dall’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 sia dall’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012. E’ vero che nel nostro ordinamento la responsabilità civile ha una funzione di reintegrazione e non punitiva, ma con l’articolo 614 bis del codice di procedura civile è stato introdotto un istituto simile all’astrainte belga, ossia una misura coercitiva indiretta, sanzionatoria ma non punitiva. Non basta, per sostenere la contrarietà all’ordine pubblico, la diversità della disciplina tra due ordinamenti poiché è necessario verificare gli effetti del provvedimento da eseguire e procedere a una valutazione complessiva. La Corte, poi, precisato che non si trattava di danni punitivi ma di un provvedimento emesso per assicurare la consegna con l’obbligo di pagare una somma per ogni giorno di mancata esecuzione, afferma che anche nell’ordinamento italiano vi sono misure generali e speciali per fronteggiare l’inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica. La misura funzionale  a costringere l’adempimento e, in caso di inadempimento, la condanna al pagamento di una somma che si accresce con il decorrere del tempo, non è così contraria all’ordine pubblico italiano proprio perché non si può considerare “in contrasto con un principio fondamentale, desumibile dalla Costituzione o da fonti equiparate”.

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