Rinvio pregiudiziale sui regolamenti Ue n. 2201/2003 e n. 4/2009

Per disbrogliare l’intreccio relativo al rapporto tra regolamento Ue  n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e il regolamento  n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la Corte di cassazione, sezioni unite, con ordinanza del 7 aprile 2014 chiama in aiuto la Corte di giustizia dell’Unione europea (8049).

L’azione arrivata in Cassazione parte dalla richiesta di separazione presentata da un marito che chiedeva l’addebito alla moglie e l’affidamento condiviso dei figli. La moglie aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo competenti, sul mantenimento dei figli, i tribunali inglesi, in base al regolamento n. 2201/2003. Questo perché la famiglia aveva sempre avuto la residenza a Londra dove, tra l’altro, erano nati i bambini. Il Tribunale di Milano rivendicava la propria giurisdizione sulla separazione in forza dell’articolo 3 del regolamento n. 2201 e dell’articolo 31 della legge n. 218/95, ammettendo la competenza dei giudici inglesi solo sulle questioni di responsabilità genitoriale. Sulle vicende patrimoniali, inoltre, secondo il tribunale di Milano, in base al regolamento n. 4/2009 la competenza deve essere attribuita al giudice deputato a risolvere le questioni sullo stato delle persone e sulla responsabilità genitoriale se la domanda sulle obbligazioni alimentari risulta accessoria rispetto alle indicate azioni. In base a questo ragionamento, il tribunale si è dichiarato competente sulla domanda di mantenimento della moglie in quanto accessoria all’azione di stato, ma non su quella dei minori perché accessoria alla responsabilità genitoriale. Di qui l’azione per regolamento di giurisdizione del marito. Tuttavia, la Corte di cassazione, in ragione dei problemi di coordinamento tra l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3, lett. c e d) del regolamento n. 4/2009, ha ritenuto necessario chiamare in aiuto la Corte di giustizia dell’Unione europea che dovrà anche chiarire il rapporto tra le due lettere dell’articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

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