Mandato di arresto: la Cassazione chiarisce gli effetti della Brexit

Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea non impedisce l’esecuzione di un mandato di arresto europeo da parte dell’Italia (decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/2005.). La Brexit, infatti, non mette a rischio i diritti fondamentali anche perché resta ferma, nel Regno Unito, l’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 30006 depositata il 29 ottobre, con la quale è stato respinto il ricorso di un cittadino italiano per il quale le autorità inglesi avevano chiesto la consegna per il reato di concorso nel reato di furto con scasso (MAE 30006). La Corte di appello di Milano aveva accolto la richiesta delle autorità giudiziarie inglesi. Un giudizio che è stato confermato dalla Cassazione  proprio in ragione dell’assenza di rischi per i diritti fondamentali del cittadino. La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea – chiarisce la Cassazione – ha precisato che il recesso non ha l’effetto di bloccare il funzionamento del mandato di arresto europeo almeno fino all’effettivo recesso dall’Unione. Per gli eurogiudici, infatti, la notifica non comporta “il venir meno del principio fondamentale della reciproca fiducia fra gli Stati membri, non potendo integrare quella ‘circostanza eccezionale’ che…può giustificare il rifiuto dell’esecuzione di un mandato di arresto emesso da uno Stato membro”. Per la Cassazione, inoltre, non è stata provata una “ragione seria e comprovante” che mostri il rischio del mancato rispetto dei suoi diritti fondamentali da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Non è di ostacolo neanche l’art. 184, comma 3 dell’accordo di recesso: questa norma prevede che gli Stati membri, già nel corso del periodo di transizione, possano rifiutare la consegna dei propri cittadini qualora abbiano depositato una dichiarazione che ammetta tale possibilità. Tuttavia, sono stati solo Austria, Germania e Slovenia a depositare tale dichiarazione. Di conseguenza, precisa la Cassazione, durante la fase di transizione il mandato di arresto verso il Regno Unito deve essere eseguito se le condizioni della decisione quadro sono rispettate.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *