Mandato di arresto: la valutazione della gravità indiziaria non spetta allo Stato di esecuzione

Se l’autorità giudiziaria di un Paese Ue emette un mandato di arresto indicando le evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna quest’ultima non può essere rifiutata dallo Stato di esecuzione sul presupposto che mancano elementi sufficienti a provare i comportamenti ascrivibili all’indagato. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 12835/13 deposita il 19 marzo 2013 (MAE) con la quale è stato respinto il ricorso di un cittadino italiano indagato in Germania per frode. Secondo la difesa nel provvedimento restrittivo alla base del mandato di arresto europeo non vi era stata “una sufficiente determinazione dei comportamenti in ipotesi ascrivibili all’indagato”. Una condizione non necessaria – ha precisato la Cassazione respingendo il ricorso – perché la gravità indiziaria non può essere sindacata dalle autorità dello Stato di esecuzione che devono unicamente verificare, in base all’articolo 6 della legge 22 aprile 2005 n. 69, che l’autorità giudiziaria dello Stato emittente abbia indicato le evidenze fattuali a carico della persona di cui si richiede la consegna.

Si veda anche il post del 14 aprile 2013 http://www.marinacastellaneta.it/blog/mandato-di-arresto-europeo-via-libera-anche-se-non-e-allegato-il-provvedimento-restrittivo.html

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