Maternità surrogata: per il diritto Ue nessun obbligo di concedere un congedo retribuito

La maternità surrogata non comporta, in base alle regole Ue, il diritto per la madre committente di ottenere un congedo retribuito di maternità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea in due sentenze depositate il 18 marzo con le quali Lussemburgo ha chiarito la portata e i limiti della direttiva 2006/54 sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, recepita in Italia con il Dlgs 5/2010. In particolare, nella sentenza relativa alla causa C-363/12,(Z, CURIA – Documenti), un’insegnante irlandese, che per gravi motivi di salute aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in California, si era vista negare ogni congedo retribuito per la maternità o per i casi di adozione. Il Tribunale per la parità, alla quale la donna si era rivolta, prima di risolvere la questione ha chiesto alla Corte di Lussemburgo di fornire chiarimenti su alcune direttive inclusa la 2006/54. Chiarito che non sussiste una discriminazione fondata sul sesso perché il padre committente non poteva usufruire di congedi retribuiti, la Corte Ue ha anche sottolineato che la madre surrogata non poteva sostenere di essere vittima di un trattamento meno favorevole legato alla sua gravidanza proprio perché “non è mai stata incinta del figlio”. Di qui la constatazione che la mancanza di un congedo retribuito nel caso di maternità surrogata, disposto dall’ordinamento interno, non è una discriminazione in base alla direttiva 2006/54. Né per la Corte trova attuazione la direttiva 92/85 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti tenendo conto che la donna ricorrente non era incinta e non aveva partorito.

E’ poi venuto in rilievo un aspetto relativo all’applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (a cui l’Unione europea è parte con decisione  2010/48) e all’attuazione della direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Ad avviso della donna, l’impossibilità di procreare doveva essere qualificato come un handicap. Pertanto, il diniego delle autorità interne alla concessione di un congedo retribuito costituiva una discriminazione fondata sull’handicap. Una tesi che la Corte di giustizia non ha condiviso. Gli eurogiudici hanno precisato che la Convenzione costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che essa può essere utilizzata per la lettura della direttiva 2000/78 ma la tipologia di handicap costituito dall’impossibilità di procreare, pur causando gravi sofferenze, non ostacola “la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”. Di conseguenza, la direttiva non trova applicazione.

Nello stesso senso si veda la sentenza C.D., C-167:12

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-uno-studio-della-commissione-internazionale-di-stato-civile.html , nonché per la sentenza della Corte suprema spagnola del febbraio 2014 il blog di Federico Garau http://conflictuslegum.blogspot.it/2014/03/bibliografia-articulo-doctrinal-no.html.

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