Misure generali per i ritardi dovuti alla legge Pinto

Con le  475 sentenze di condanna pronunciate il 21 dicembre dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia (Gaglione e altri contro Italia, n. 45867/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=%2245867/07%20%7C%2045918/07%20%7C%2045919/07%20%7C%2045920/07%20%7C%2045921/07%20%7C%2045922/07%20%7C%2045923/07%20%7C%2045924/07%20%7C%2045925/07%20%7C%2045926/07%20%7C%2045927/07%20%7C%2045928/07%20%7C%2045929/07%20%7C%2045930/07%20%7C%2045931/07%20%7C%2046300/07%20%7C%2046302/07%20%7C%2046304/07%20%7C%2046306/07%20%7C%2046309/07%20%7C%2046312/07%20%7C%2046317/07%20%7C%2046318/07%20%7C%2046323/07%20%7C%2046324/07%20%7C%2046340/07%20%7C%2046344/07%20%7C%2046346/07%20%7C%2046347/07%20%7C%2046351/07%20%7C%2045352/07%20%7C%2046355/07%20%7C%2046361/07%20%7C%2046363/07%20%7C%2046365/07%20%7C%2046367/07%20%7C%2046371/07%20%7C%2046374/07%20%7C%2046376/07%20%7C%2046379/07%20%7C%2046870/07%20%7C%2046873/07%20%7C%2046874/07%20%7C%2046875/07%20%7C%2046876/07%20%7C%2046879/07%20%7C%2046880/07%20%7C%2046881/07%20%7C%2046882/07%20%7C%2047986/07%20%7C%2047981/07%20%7C%2047955/07%20%7C%2047954/07%20%7C%2047953/07%20%7C%2048001/07%20%7C%2048004/07%20%7C%2048006/07%20%7C%2048007/07%20%7C%2048012/07%20%7C%2048015/07%20%7C%2048017/07%20%7C%2048018/07%20%7C%2048020/07%20%7C%2048021/07%20%7C%2048022/07%20%7C%2048023/07%20%7C%2048025/07%20%7C%2048027/07%20%7C%2048029/07%20%7C%2048032/07%22&sessionid=64036893&skin=hudoc-en) per i ritardi nella liquidazione degli indennizzi dovuti alle vittime di processi troppo lunghi in base alla legge Pinto, la Corte non solo ha segnato una sonora sconfitta per la giustizia italiana che non riesce ad adeguarsi agli standards europei in materia di durata ragionevole del processo, ma ha anche chiarito la portata del filtro di ricevibilità inserito con il Protocollo n. 14. La Corte, infatti, ha respinto, per la prima volta dall’entrata in vigore del Protocollo,  la difesa italiana secondo la quale il pregiudizio subito dai ricorrenti non era importante e quindi i ricorsi dovevano essere respinti. Una tesi non condivisa dalla Corte perché la valutazione sulla ricevibilità in ordine al pregiudizio importante non può essere effettuata solo sul fronte monetario.

La Corte, poi, ha chiesto all’Italia di adottare misure generali e strutturali necessarie ad evitare che un numero crescente di vittime s’incammini verso Strasburgo non ottenendo soddisfazione in patria. Dinanzi alla Corte europea pendono, infatti, ben 3.900 ricorsi dovuti ai ritardi (ben oltre i 6 mesi fissati dalla Corte europea) nell’esecuzione delle sentenze interne che liquidano gli indennizzi, spesso troppo esigui, per la durata eccessiva dei processi.

Secondo Strasburgo, inoltre, l’Italia non solo deve procedere a una modifica legislativa che però segua i criteri fissati dai giudici internazionali, ma deve anche predisporre un fondo per gli indennizzi con risorse adeguate a consentire l’esecuzione rapida delle decisioni dei giudici nazionali. E’ proprio il budget insufficiente, infatti, che causa, molto di frequente, ritardi nell’esecuzione delle pronunce.

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