Nessuna privacy sui conti bancari se è in gioco l’economia di un Paese

Le informazioni sui conti correnti bancari sono dati personali, ma non ci sono ostacoli alla trasmissione se è in gioco la sopravvivenza di un settore strategico per l’economia di un Paese. E’ la Corte europea dei diritti dell’uomo a sdoganare gli accordi sullo scambio di dati bancari tra due Stati, che impongono a un istituto di credito la comunicazione di informazioni sui correntisti alle autorità di un Paese. Con la sentenza G.S.B. contro Svizzera depositata il 22 dicembre (AFFAIRE G.S.B. c. SUISSE), Strasburgo ha riconosciuto la compatibilità di simili accordi con l’articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. E’ stato un cittadino con doppia nazionalità saudita e statunitense, che aveva conti bancari in Svizzera, a rivolgersi alla Corte europea. Le autorità fiscali Usa avevano in corso un’indagine su migliaia di contribuenti con conti presso la banca svizzera “UBS SA”, non dichiarati alle istituzioni statunitensi. A seguito di un accordo tra Svizzera e Stati Uniti, le autorità elvetiche s’impegnavano alla trasmissione dei dati bancari. Per la Corte europea l’accordo non ha alcuna incompatibilità con l’articolo 8 perché l’ingerenza era prevista dalla legge, accessibile a ogni individuo, con adeguate garanzie procedurali ed era giustificata perché perseguiva un fine legittimo, considerando che il settore bancario è strategico nell’economia della Svizzera. Naturale, quindi, l’esigenza di evitare uno scontro tra banche e autorità fiscali americane, le cui accuse avrebbero potuto mettere a rischio la sopravvivenza di un istituto di credito con un ruolo cruciale dovuto anche all’elevato numero di dipendenti. L’interesse del benessere del Paese e il rispetto degli impegni internazionali prevale, infatti, su quello individuale delle persone danneggiate dalla misura. Tra l’altro, le notizie fornite erano unicamente di carattere finanziario, funzionali ad accertare se gli impegni fiscali erano stati adempiuti, senza che fossero coinvolti aspetti più personali delle persone interessate. In ultimo, la Corte ha anche stabilito che non si è realizzata una violazione del principio di irretroattività dovuta all’applicazione dell’accordo a tutti perché la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale ha natura procedurale e, quindi, su di essa non incide il divieto di applicazione retroattiva delle norme sostanziali. Giusto, quindi, applicare l’accordo ai procedimenti in corso.

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