Nozione di residenza e MAE: ancora una pronuncia della Cassazione

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 29555/14 del 7 luglio (29555 MAE) interviene, ancora una volta, sulla nozione di residenza ai fini dell’applicazione della legge n. 69/2005 relativa al recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Per la Suprema Corte, investita del ricorso di un cittadino rumeno che si opponeva alla consegna decisa dalla Corte di appello di Catanzaro invocando la residenza in Italia, in questi casi è necessario dimostrare un radicamento reale ed effettivo, non estemporaneo, tenendo conto, tra i vari indici da considerare, della legalità della presenza in Italia e di un apprezzabile distacco tra la residenza in Italia e il momento della commissione del reato. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il fatto che il condannato non aveva una residenza stabile in Italia, ma si trovava in una situazione precaria. La Cassazione ha anche respinto l’altro motivo di ricorso in base al quale la consegna doveva essere esclusa perché non era stata inviata nei termini la sentenza di condanna. Per la Suprema Corte, infatti, è certa la legittimità della consegna anche se la sentenza viene acquisita successivamente laddove la documentazione, come nel caso di specie, contenga “tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione”.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/mae-residenza-effettiva-e-non-solo-anagrafica-per-scontare-la-pena-in-italia.html

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