Opposizione al decreto penale di condanna senza obbligo di traduzione

Non è contraria al diritto Ue la normativa interna che ammette l’opposizione a un decreto penale di condanna unicamente nella lingua utilizzata nel procedimento. E questo anche se il destinatario del provvedimento non la padroneggia. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 15 ottobre (C-216/14, C-216:14, interpretazione e traduzione). La questione è stata sollevata dai giudici tedeschi che hanno chiesto alla Corte Ue di chiarire alcune disposizioni della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali, recepita in Italia con Dlgs 32/2014. Un cittadino rumeno, che guidava senza assicurazione in Germania, era stato sentito dalla polizia con l’assistenza di un interprete. Poi era stato emesso un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria. Il procedimento si era svolto senza udienza e dibattimento perché si trattava di reati minori. Il sistema tedesco prevede, però, che il condannato possa presentare opposizione, in lingua tedesca, anche se non padroneggia la lingua e fare così partire l’udienza. Un sistema che supera il vaglio di Lussemburgo. La Corte riconosce che la vicenda rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64 ma ha chiarito che l’articolo 2 si riferisce all’interpretazione orale e quindi allo svolgimento di un procedimento dibattimentale. Imporre la traduzione sistematica di tutti i ricorsi proposti dalle persone interessate – osserva la Corte – eccede gli obiettivi perseguiti dall’atto Ue. Se il diritto interno assicura nel caso di opposizione in forma orale la presenza di un interprete e, nel caso di forma scritta, il beneficio dell’assistenza di un difensore, non è violata la direttiva. Per quanto riguarda poi l’articolo 3, che si occupa della traduzione di determinati documenti, gli eurogiudici hanno precisato che l’elenco si riferisce unicamente a quelli fondamentali e non quindi all’opposizione a un decreto penale di condanna. Fermo restando che gli Stati possono stabilire regole a maggiore tutela dell’individuo e che le autorità nazionali possono considerare fondamentale anche un documento non incluso tra quelli elencati.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/recepita-in-ritardo-la-direttiva-ue-sulle-traduzioni-nei-procedimenti-penali.html

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