Parità di trattamento per l’opzione della permanenza in servizio: rinvio a Lussemburgo

La parola a Lussemburgo. La Corte di cassazione, IV sezione lavoro, con ordinanza n. 6101 del 9 marzo 2017 ha deciso di sospendere il procedimento e di chiamare in aiuto gli eurogiudici (6101_03_2017).

La vicenda dinanzi ai giudici nazionali riguardava alcune ballerine della Fondazione Teatro Pubblico di Roma che erano state licenziate per il raggiungimento del limite di età. Le donne si erano opposte sostenendo che la legge n. 100/2010 era in contrasto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sancisce il principio della parità di trattamento uomo donna, con l’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con la direttiva 2006/54 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, recepita in Italia con il Dlgs n. 5/2010. La Suprema Corte, prima di pronunciarsi, ha chiesto agli eurogiudici di chiarire se le diverse regole per l’esercizio dell’opzione in rapporto alla pensione sia compatibile con il diritto Ue e questo in particolare nella parte in cui l’articolo 3, comma 7, del d.l. n. 64 del 2010, convertito con modifiche, dalla l. n. 100 del 2000, fissa il limite massimo per l’esercizio dell’opzione di permanenza in servizio, oltre l’età pensionabile fissata a quarantacinque anni, in quarantasette anni per le donne e cinquantadue per gli uomini.

1 Risposta
  • Catia Passeri
    maggio 26, 2017

    C’è necessità di chiedere all’Europa se la donna ha gli stessi diritti dell’uomo?
    Bastano gli articoli 3 e 37 della nostra Costituzione
    Se proprio si hanno dubbi basta rispolverare la sentenza n. 275 /2009
    della Corte Costituzionale.

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